Marchio tridimensionale e reato penale

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

Il reato previsto dall’art. 473 cod. penale (contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi), deve escludersi laddove nel cosiddetto marchio tridimensionale non siano ricompresi segni distintivi.

Ossia il reato è escluso quando il marchio sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo (del prodotto di riferimento), presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.

 

 

[fatto]

Cassazione penale  sez. II del  23 marzo 2011 n. 13396

Il Tribunale del riesame di Macerata con ordinanza in data 8/11/2010, annullava il decreto di convalida del sequestro di 11 borse di vari colori, identiche per modello e forma alla borsa Birkim di Hermes, per l’assenza di marchi distintivi sulle borse sequestrate di forma standardizzata e usuale.

Proponeva ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Macerata eccependo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ritenendo che il delitto di contraffazione e alterazione di segni distintivi sia configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, evidenziando la accertata falsità dei prodotti sequestrati, trattandosi di prodotti simili a quelli originali, con conseguente confusione sul mercato circa la genuinità del prodotto stesso, evidenziando come minuscole differenziazioni tecnico-formali tra i prodotti originali, nella specie Hermes, e quelli contraffatti e copiati non sono idonee ad escludere l’ipotesi di contraffazione.

Il difensore di P.M. depositava memoria difensiva evidenziando come il PM abbia proposto ricorso sulla base di documenti presentati in data 16.11.2010, dopo la decisione del Tribunale del Riesame, per conto della Hermes International che non risulta qualificata quale persona offesa dal reato senza, quindi, poter indicare o produrre elementi di prova. Rilevava, anche l’illegittimità della perizia di parte acquisita agli atti, redatta dallo stesso soggetto che avrebbe diritto a costituirsi parte civile nel processo penale., evidenziando come, in base già alle sole foto prodotte, trattavasi di falso grossolano non punibile.

 

 

[diritto]

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato che in materia di misura cautelare reale pur dovendosi verificare in astratto la configurabilità dell’ipotesi di reato prospettata, non può escludersi, da parte del Tribunale del riesame, la verifica della sussistenza del fumus, allorchè ne appaia l’infondatezza. Con riferimento alle censure di cui alla memoria difensiva, non vi è prova che il P.M. abbia presentato ricorso sulla base della perizia di parte redatta dalla Hermes, avendo sviluppato logicamente le sue argomentazioni in base alle risultanze probatorie emerse nel giudizio, rimanendo irrilevante l’eventuale “supporto” costituito dalla perizia, depositata successivamente alla pronuncia del Tribunale della Libertà.

Nella fattispecie l’assenza di marchi distintivi sulle cose sequestrate esclude qualsiasi rischio di inganno di un consumatore medio.

In mancanza di alcun marchio distintivo sul prodotto e poichè la forma delle borse in questione non presenta alcuna caratterizzazione in grado di imprimere una capacità distintiva, anche con riferimento al sistema di chiusura, trattandosi di prodotti da sempre presenti nel mercato di settore, va esclusa la possibilità, nel caso concreto, di ritenere violato il marchio, in assenza di elementi figurativi o descrittivi di sorta.

E’ stata, inoltre, esclusa dal giudice di merito, nella fattispecie, con valutazione incensurabile in questa sede, l’idoneità distintiva del marchio cd. tridimensionale, quale indicazione dell’origine del prodotto, trattandosi di forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto.

Solo l’utilizzo di forme non essenziali al raggiungimento della funzione del prodotto (ad esempio per la particolare struttura della forma (ad esempio ottagonale) potrebbe portare al riconoscimento di validità del marchio tridimensionale, elementi caratterizzanti che non sono stati ritenuti sussistenti nella fattispecie.

Anche un marchio complesso o tridimensionale, ove sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, consente l’utilizzazione della forma comune da parte di terzi, purchè non venga inserito il marchio della casa produttrice del prodotto simile (cfr Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 30 giugno 2005. Eurocermex SA contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno; Tribunale primo grado unità europee Comunità europee, SAT.1/UAMI (SAT.2), cit.

punto 49).

Va, conseguentemente rigettato il ricorso del P.M..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

 

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