Estinzione del rapporto di lavoro per dimissioni senza giusta causa
[massima]
La sentenza, Cassazione civile sez. lav. del 23 aprile 2012 n. 6342, prende in esame la controversia tra un lavoratore a tempo determinato ed un’azienda.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni in assenza di giusta causa. Secondo la tesi difensiva, il rapporto di lavoro poteva ritenersi definitivamente risolto soltanto in presenza di un valido e legittimo atto risolutivo, possibile solo nel caso di dimissioni rassegnate prima della naturale estinzione del vincolo contrattuale assistite da giusta causa, mentre l’effetto estintivo doveva escludersi in caso di dimissioni rassegnate in assenza di giusta causa.
La Corte non è dello stesso avviso.
La dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea “ex se” a produrre l’effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che abbiano determinato le dimissioni.
A tale regola generale fa eccezione il caso del “vizio di volontà: ad esempio, l’ipotesi di minaccia di licenziamento.
In effetti, nel caso di dimissioni, l’effetto risolutorio si ricollega, a prescindere dall’esistenza della giusta causa e, quindi, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un’azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto.
Peraltro non vi è corrispondenza tra l’istituto delle dimissioni per giusta causa e il recesso del datore di lavoro.
Quest’ultimo, se ingiustificato, è privo di effetti ed il rapporto continua giuridicamente inalterato fino alla scadenza del termine, con l’obbligo di risarcire il danno cagionato dal rifiuto delle prestazioni offerte.
Diversamente, le dimissioni per giusta causa determinano la risoluzione del rapporto e, oltre al risarcimento dei danni cagionati dagli inadempimenti imputabili al datore di lavoro, non consentono di compensare il pregiudizio da risoluzione se non con l’indennità commisurata al preavviso dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato