Responsabilità dell’amministratore legale nel caso di delega di funzioni

Prendiamo in considerazione un caso frequente.

Immaginiamo un’impresa di medio-grandi dimensioni.

All’interno della stessa, ai fini di gestione della medesima, alcune funzioni specifiche vengono delegate a diversi responsabili.

Ad esempio, al responsabile del singolo stabilimento (facente parte dell’impresa stessa) viene delegata la gestione ed organizzazione relativa alla produzione del prodotto XY.

La procura accerta che il suddetto prodotto XY non è conforme alla legge (non conformità che a sua volta comporta una responsabilità penale).

Conseguentemente, la procura cita a giudizio il rappresentante legale dell’ azienda per rispondere penalmente della messa in commercio di un prodotto non conforme agli standard di legge.

In che limiti il rappresentante legale dell’azienda è responsabile penalmente per un fatto posto in essere da un’altra persona (il responsabile dello stabilimento) ?

E’ evidente che l’elemento determinante sia la “delega di funzioni”.

Sarà proprio compito della difesa,  evidenziare tutte quelle circostanze contestuali e correlate all’esistenza di una specifica delega di funzioni, tali da esonerare da responsabilità l’amministratore legale.

Secondo giurisprudenza consolidata, il legale rappresentante non  è responsabile (e quindi la delega di funzione è valida ed efficace), nel caso in cui:

  • L’impresa deve essere di grandi dimensioni. In tal senso la delega di funzione deve rispondere ad delle effettive esigenze organizzative dell’impresa stessa.
  • Il  delegato devono specifici e effettivi poteri decisionali. In tal senso deve avere a disposizione anche adeguate risorse per l’esercizio dei predetti.
  • Completa autonomia della gestione: ossia il “capo” non deve intromettersi nelle scelte operate dal delegato
  • La delega deve essere specifica, espressa e accettata (quindi sostanzialmente in forma scritta),
  • Il delegato deve essere un soggetto tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
  • la delega, poi, non può comprendere attività attenenti all’assetto organizzativo/strutturale generale dell’impresa, in quanto queste sono comunque di competenza del rappresentante.
  • Chiaramente, l’amministratore non è esonerato nel caso in cui vi sia la prova che lo stesso fosse a conoscenza della negligenza o violazione commessa.

Questo  sono i punti nodali con cui il’imputato ed il difensore devono confrontarsi: solo entro questi margini, l’amministratore legale non è responsabile.

Il legislatore, nel confermare quanto condiviso dalla giurisprudenza, ha disciplinato con l’art. 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la “delega in ambito di sicurezza sul lavoro”.

Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

Come si può notare, i criteri adottati riproducono sostanzialmente quelli indicati dalla giurisprudenza.

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