Convalida entro 48 ore dalla trasmissione degli atti al Giudice

Tag 21 Novembre 2013  |

[massima]

In tema di esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero di cui all’art. 14 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, il comma 4 della medesima disposizione statuisce l’inefficacia del provvedimento del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, non per il superamento di 48 ore tra il giorno della misura e quello della convalida, ma soltanto ove siano trascorse 48 ore dalla trasmissione degli atti in tribunale da parte del questore, onerato di curarne la trasmissione senza ritardo o entro 48 ore dalla adozione della misura stessa.

[intestaz]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. Michele ANNUNZIATA – Presidente

 

Dott. Mario Rosario MORELLI – Consigliere

 

Dott. Walter CELENTANO – Consigliere

 

Dott. Fabrizio FORTE – Consigliere

 

Dott. Luigi MACIOCE – Consigliere rel.

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

JOHN BECKY elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII 416, presso l’avv. Massimo Clementi, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso

 

– ricorrente –

 

contro

 

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge

 

– resistente –

 

avverso l’ordinanza 19.11.99 (n. 1484/99 R.conv.) del Tribunale di

 

Roma

 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.06.00 dal Relatore Cons Luigi Macioce. Udito l’avvocato dello Stato Tito Varrone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il P.M,, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele che ha concluso per il rigetto del ricorso,

 

 

 

[fatto]

La cittadina nigeriana John Becky in data 16.11.1999 era, per contestuale decreto del Questore di Roma, accompagnata e trattenuta presso il Centro di Permanenza Temporanea di Roma-Ponte Galeria, in attesa della sua espulsione ai sensi dell’art. 14 del T.U. approvato con D.P.R. 286/98. In data 18.11.99 ad ore 12,25 il Giudice designato del Tribunale di Roma, presente il difensore di fiducia ed interprete di lingua inglese, procedeva ad interrogare la John Becky (la quale asseriva di aver chiesto permesso di soggiorno, essendo entrata in Italia da un anno e due mesi, ma di non recare seco la ricevuta). Il Giudice sospendeva l’udienza chiedendo informazioni alla Questura sulla richiesta menzionata. Il giorno successivo 19.11.99, rilevato che il decreto di espulsione 3.3.99 era stato emesso al sensi dell’art. 11 comma 2 lett. a) della legge 40/98 (ingresso clandestino nello Stato) e che quindi era irrilevante l’informazione sulla presentazione di richiesta di permesso, convalidava, alle ore 8.20, la misura adottata.

 

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso John Becky con atto notificato il 24.11.99 al quale si è opposto – per il Ministero dell’Interno – l’Avvocatura Generale dello Stato costituendosi con comparsa rinviante alle future difese orali

 

 

 

[diritto]

Ritiene il Collegio che il ricorso – infondate le censure nelle quali esso si articola – debba essere respinto.

 

Con i primi due motivi del ricorso, da esporsi ed esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, viene denunziata violazione dell’art. 12 4^ comma L. 40/98 (rectius dell’art. 14 4^ comma T.U. 286/98) per avere il Giudice convalidato la misura di trattenimento, emessa dal Questore il 16.11.99, soltanto in dati 19.

 

11. 99 e quindi oltre il termine di 48 ore statuito a pena di inefficacia dalla norma e per avere, nonostante tale impedimento, conosciuto nel merito dei requisiti della misura stessa. 1 motivi sono infondati. L’inefficacia della misura è infatti statuita dall’art. 14 comma 4^ del T.U. soltanto ove siano trascorse 48 ore dalla trasmissione degli atti in Tribunale da parte del Questore, onerato di curame la trasmissione senza ritardo o entro 48 ore dalla adozione della misura stessa. Ditalché l’avere il Giudice convalidato la misura il 19.11.99 non comporta alcuna violazione di legge ove non risulti che la trasmissione in Tribunale degli atti sia avvenuta nello stesso giorno dell’adozione del provvedimento. Ed in difetto di alcuna deduzione al proposito innanzi al Giudice della convalida da pane della opponente, né risultando per tabuIa, la menzionata data di trasmissione, è palese la erroneità della censura che pretende di collegare l’inefficacia al solo superamento di 48 ore tra il giorno della misura e quello della convalida.

 

Con il terzo motivo del ricorso John Becky denunzia violazione dell’art. 737 c.p.c. per avere il Giudice sospeso la trattazione il 18.11.99 al fine di acquisire le informazioni e poi riaperto il verbale alla udienza successiva del 19.11.99 senza di tal udienza dare avviso – tramite cancelleria – al difensore. La doglianza è infondata. Come risulta dalla lettura del verbale della udienza camerale 18.11.99, il Giudice non ebbe a disporre alcun rinvio della trattazione a data da destinarsi (e comunicarsi) ma soltanto la sospensione della trattazione stessa, necessaria alla acquisizione della informativa ex art. 213 c.p.c. in via breve, trattazione che semplicemente riprese alle ore 8,20 del giorno seguente così come implicitamente disposto nell’ordinanza di sospensione adottata alle ore 13.35 del giorno innanzi..

 

Con il quarto motivo del ricorso, infine, si denunzia la contraddittorietà della affermazione – contenuta nel decreto di convalida e relativa alla irrilevanza dell’informativa disposta – con quanto statuito il giorno innanzi con riguardo alla informazione sulla pretesa richiesta di permesso di soggiorno. Rileva il Collegio che nell’argomentare del Giudice del Tribunale di Roma non sussiste alcuna contraddizione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. posto che la motivazione pone in luce la sussistenza delle condizioni legittimanti la convalida dell’ordine di trattenimento nel CPT e la insussistenza delle condizioni ostative alla espulsione (art. 19 T.U.) e meramente revoca, re melius perpensa, la ordinanza di informazioni anteatta. Lungi dal denunziare una inesistente contraddittorietà, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare – quale situazione impeditiva non della convalida ma della (neanche impugnata) espulsione – la sua concreta disponibilità di un permesso di soggiorno medio tempore rilasciato a sanare la sua condizione di clandestina introdottasi nello Stato in violazione dell’art. 13 comma 2 lett. a) del T.U. (come indicato nel decreto di espulsione 3.3.1999 menzionato nella impugnata ordinanza). E non si scorge perché mai neanche mi sede dì ricorso per cassazione tale allegazione sia chiaramente formulata dal soggetto che della relativa fruizione non può non essere informato, sol affacciandosi l’ipotesi in discorso all’unico scopo di evidenziare una (inesistente) contraddizione del provvedimento impugnato.

 

Respinto il ricorso, le spese vanno regolate secondo soccombenza, avendo riguardo, quanto agli onorari, alle sole attività di studio e difesa orale prestate dall’Avvocatura dello Stato.

 

P.Q.M.

 

la Corte di Cassazione,

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a versare le spese del giudizio in favore della Amministrazione dell’Interno, e pari a lire 1.000.000 per onorari ed oltre alle spese prenotate a debito.

 

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000

 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 6 LUG. 2000

 

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