La Consulta dichiara il Porcellum incostituzionale: ecco perchè

Tag 04 Dicembre 2013  |

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge elettorale

Parliamo della legge elettorale che ha dato vita a ben tre legislature: 2006, 2008 e 2013. Oggi scopriamo che sono quasi dieci anni che il parlamento è illegittimo!

E’ d’obbligo una premessa: è inaccettabile che ci siano voluti tutti questi anni per giungere ad una decisione così importante; questa è l’ennesima dimostrazione di un sistema giudiziario incapace di tutelare le più elementari esigenze della società civile.

La legge elettorale in esame è il c.d. Porcellum, Legge 270/2005, ideata dal leghista Roberto Calderoli.

I profili di incostituzionalità

La normativa di riferimento è:

–       DPR 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati;

–       D.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.

La legge Calderoli apporta delle modifiche sistemiche ai predetti testi legislativi. In particolari introduce due sostanziali innovazioni: il premio di maggioranza e le liste bloccate

In merito alla Camera si stabilisce che: “la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84”.

Analogamente, al Senato si prevede che: “L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale”.

Alla stregua del suddetto testo, i partiti hanno goduto (nelle scorse tornate elettorali e nella presente) dell’assegnazione di un premio di maggioranza alla lista (o alla coalizione di liste), da attribuirsi a chi abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione.

Stessa sorte per quanto concerne la mancanza del voto di preferenza, tramite l’introduzione delle c.d. “liste bloccate”.

La Consulta ritiene che tale previsione sia incostituzionale.

In attesa delle motivazioni della sentenza cerchiamo di comprendere il perchè di tale decisione.

Il testo della costituzione

L’articolo 48 della Costituzione invoca:

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.[…]”

Ancora, l’Art. 56 Cost, dispone:

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”

Ed infine, in merito al Senato, l’Art. 57 stabilisce:

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”

Anche il Senato è eletto a suffragio universale e diretto ai sensi del successivo art. 58 Cost.

Orbene, secondo quanto prospettato, l’illegittimità dovrebbe dedursi dal concetto di voto personale e suffragio diretto che devono necessariamente presuporre la possibilità dell’elettore di esprimere un proprio voto personale e conseguentemente la possibilità di poter esprimere la propria preferenza sui singoli candidati.

Analogamente, anche il premio di maggioranza è da considerarsi incostituzionale, in quanto la costituzione preclude tale possibilità. Non esiste alcun parametro da cui possa desumersi una attribuzione dei seggi differente da quello “proporzionale” (salvo gli arrotondamenti del caso).  

La Consulta dichiara che le motivazioni della decisione “saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici”.

A questa punto, sembrerebbe scontata un automatico ritorno al “Mattarellum” ed un ritorno alle urne.

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