Appalto: il committente paga in caso di difformità lieve

Tag 28 Dicembre 2013  |

 

[intestaz]

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 26-11-2013, n. 26365

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SESTA CIVILE

 

SOTTOSEZIONE 2

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

 

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

 

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

 

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

 

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

sul ricorso iscritto al N.R.G. 14562/2012 proposto da:

 

V.R. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Di Domizio Silvio e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

 

– ricorrente –

 

contro

 

GEOTECNICA S.R.L. (C.F.: (OMISSIS)); in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Ciprietti Sabatino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Tilli Letizia, in Roma, alla v. Germanico, n. 96;

 

– controricorrente –

 

per la cassazione della sentenza n. 1136 del 2011 della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 28 novembre 2011 (e non notificata).

 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

 

lette le memorie difensive depositate – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2 – nell’interesse di entrambe le parti;

 

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.

 

 

 

[fattoediritto]

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con atto di citazione in data 29 dicembre 2004 la sig.ra V.R. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice designato del Tribunale di Chieti, su ricorso della Geotecnica s.a.s., che pretendeva il pagamento del prezzo pattuito per la progettazione e per la costruzione di una paratia di sostegno in cemento armato, la cui realizzazione le era stata commessa in appalto dalla V.. Il Tribunale con sentenza n. 1136/2011 rigettava l’opposizione.

 

La Corte aquilana con sentenza n. 1136/2011, depositata il 28 novembre 2011 e non notificata, rigettava l’appello con cui la sig.ra V. reiterava l’eccezione d’inadempimento. Avverso la pronuncia di secondo grado la stessa appellante proponeva ricorso per cassazione, notificato il 24 maggio 2012 e depositato l’8 giugno 2012, sulla base di due motivi.

 

L’intimata si costituiva con controricorso.

 

Ritiene il relatore che, nel caso in esame, sembrano sussistere i presupposti per il rigetto del ricorso, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, avuto riguardo all’art. 380 bis c.p.c. e all’art. 375 c.p.c., n. 5.

 

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe doverosamente indicato i motivi in base ai quali l’omessa realizzazione della paratia, con le modalità espressamente previste in contratto, fosse di scarsa rilevanza, così da rendere illegittimo e contrario a buona fede il rifiuto di pagamento, opposto, in via di autotutela, dalla committente.

 

Tale prima doglianza appare manifestamente infondata.

 

Infatti, la Corte aquilana ha chiaramente ed esaustivamente indicato i motivi posti a base della sua decisione, in tal senso fornendo una motivazione logica ed adeguata della soluzione adottata.

 

A tal proposito, la stessa ha riportato integralmente le considerazioni svolte in primo grado dal Tribunale che, oltretutto, non hanno formato oggetto di specifica doglianza.

 

Ed, infatti, la Corte territoriale ha rilevato come i lavori fossero stati eseguiti a regola d’arte:

 

l’opera, consistente in una paratia munita di cordolo di collegamento tra i pali, era stata ultimata in ogni sua parte e secondo scelte che corrispondevano alle regole d’arte, pur se in modo leggermente difforme dal progetto.

 

In secondo luogo, la Corte d’Appello ha evidenziato che, la modesta deviazione rispetto alla linea di confine, si era resa necessaria per la particolare conformazione della scarpata e, dunque, era giustificata dall’andamento della linea di confine e dalla notevole pendenza della stessa in direzione ovest, non elidendo comunque, il diritto dominicale della sig.ra V. sulla piccola porzione di terreno, rimasta al di là del muro di contenimento.

 

In terzo luogo, la Corte aquilana ha sottolineato che il c.t.u. aveva già spiegato come rispondesse alle regole d’arte lasciare sporgenti i ferri dell’armatura d’un muro realizzato sul confine, così da potervi poi ancorare i ferri del muro di cinta, se questo venga realizzato in cemento armato.

 

Inoltre, rilevante ai fini della decisione, è stata la testimonianza dei testi, escussi in primo grado, i quali avevano riferito che la sig.ra V., e soprattutto il marito della stessa, avevano costantemente presenziato ai lavori, dando le necessarie disposizioni e che, il marito di lei, aveva anche autorizzato la Geotecnica a sversare il materiale di risulta nella scarpata, ed aveva fatto presente che, avrebbe tollerato eventuali danneggiamenti della strada di accesso al cantiere, causati dai mezzi impiegati nei lavori, essendo essa una via in cattive condizioni d’uso, che egli aveva già intenzione di risistemare. Infine, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che non era risultato e, soprattutto, non era stato neppure dedotto che la diversa modalità di esecuzione (la presenza di 23 pali, in luogo dei 25 previsti nel contratto, su cui poggia il muro), avesse inciso negativamente sulla tenuta e solidità della costruzione.

 

Le sopracitate annotazioni della Corte territoriale si pongono come premesse del ragionamento logico, espresso dalla stessa in modo univoco ed congruo, con motivazione del tutto adeguata: l’exceptio inadimpleti proposta dalla sig.ra V. andava respinta, perchè a fronte di una lieve difformità dell’opera, che non incideva sulla sua funzionalità, il rifiuto della stessa di pagare l’intero prezzo pattuito, omettendo, inoltre, di versare quantomeno un acconto, non si sarebbe potuto qualificare come effettuato in buona fede e, perciò, non avrebbe potuto giustificare ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “la disciplina stabilita dall’art. 1665 c.c., per il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e, pertanto, il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell’opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all’appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione” (cfr. Cass., n. 5231 del 1998; in senso conforme cfr.

 

anche Cass., n. 3005 del 1973, per cui “l’eccezione d’inadempimento è istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in caso d’inadempimento di una delle parti, l’equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e perciò richiede quel giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto di adempiere, espresso dal secondo comma dell’art. 1460 c.c., con la formula della non contrarietà alla buona fede. Il rimedio dell’eccezione d’inadempimento è applicabile al contratto di appalto nell’ipotesi di rifiuto del committente di pagare il corrispettivo all’appaltatore inadempiente all’obbligo di eliminare i vizi e le difformità dell’opera, nonchè nell’ipotesi in cui l’appaltatore non consegni l’opera perchè il committente, adducendo vizi e difformità inesistenti, rifiuta il pagamento del corrispettivo”; Cass., n. 2026 del 1970).

 

Dunque, dall’analisi della sentenza di secondo grado emerge con evidenza che non sussiste alcun vizio di motivazione e che, piuttosto, una diversa valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie in senso difforme, secondo quanto preteso dal ricorrente, rappresenta una censura inammissibile in sede di legittimità.

 

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme contenute nell’art. 1460 c.c., con riferimento agli artt. 1667 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

 

Anche tale doglianza, appare, in modo evidente, manifestamente infondata.

 

Infatti, esprimendosi sulla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, avanzata dalla sig.ra V., la Corte d’Appello ha compiuto una valutazione corretta, basata su un duplice criterio, e cioè, applicando un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento non aveva inciso in misura apprezzabile sul rapporto contrattuale, ed uno soggettivo, in relazione al comportamento di entrambe le parti.

 

Dunque, la Corte ha rettamente applicato, ai fini della decisione, il criterio dell’importanza dell’inadempimento.

 

Del resto, non sussiste la benchè minima proporzione tra quanto asseritamente inadempiuto dalla Geotecnica e quanto, invece, per certo inadempiuto dalla committente.

 

Infatti, il credito della Geotecnica, di oltre 45.000,00 Euro, non venne pagato, neppure in minima parte, dalla sig.ra V..

 

A fronte di ciò, non si può rilevare alcuna violazione dell’art. 1460 c.c., in quanto, presupposto per razionabilità del rimedio di cui al presente articolo, è la proporzionalità degli inadempimenti, senza la quale è impossibile paralizzare l’altrui pretesa. Sul punto, si segnala il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “l’exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede”, (cfr. Cass., n. 4456 del 1982; in senso conforme cfr. anche Cass., n. 2843 del 1982;

 

Cass., n. 2708 del 1982; Cass., 6441 del 1981; Cass., n. 250 del 1985; Cass., n. 9863 del 1998; più recentemente cfr. Cass., n. 3341 del 2001 e Cass., n. 2855 del 2005). In definitiva, si riconferma che nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni per il rigetto del ricorso e per la sua definizione nelle forme del procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c., potendosi ravvisare la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, avuto riguardo all’ipotesi contemplata dall’art. 375 c.p.c., n. 5 e valorizzandosi anche il disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1)”.

 

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, la memoria difensiva depositata – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2 – nell’interesse della ricorrente non apporta nuovi elementi di valutazione sul piano giuridico che risultino idonei a confutare il contenuto della relazione stessa;

 

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013

 

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