La colpa è presunta nelle contravvenzioni
[intestaz]
Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-12-2013, n. 27432
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2057-2009 proposto da:
BANCA D’ITALIA (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE D’AMBROSIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATELLA LA LICATA;
– ricorrente –
contro
M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato MONACO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESINI CARLO EMILIO, ESINI PAOLO;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 05/12/2007 (r.g.v.g. 482/07);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato La Licata Donatella difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
[fatto]
Con decreto n. 529 del 8 maggio 2007 il Direttorio della Banca di Italia irrogava al dott. M.E., quale ex direttore generale della Profit Investiment Sim spa., una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 15.000,00 per inosservanza dei limiti di adeguatezza patrimoniale da parte del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e del Direttore (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 67, comma 1, lett. A) titolo 3 cap. 3 Regolamento adottato con provvedimento B.I. del 4 agosto 2000).
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione, davanti alla Corte di Appello di Milano, il dott. M. perchè ritenuto illegittimo e ne chiedeva l’annullamento. Il M. eccepiva sostanzialmente una presunta mancata indicazione nell’atto di incolpazione di una condotta a lui imputabile.
Si costituiva la Banca di Italia chiedendo il rigetto dell’opposizione deducendo che, invece, dalla descrizione del fatto ascritto all’esponente aziendale e dalle indicazioni delle norme violate di cui alla contestazione degli addebiti, l’incolpazione risultava perfettamente individuata.
La Corte di Appello di Milano, con decreto n. 482 del 2007 ha accolto l’opposizione dichiarando illegittimo, e per l’effetto annullando, il decreto sanzionatorio, condannava la Banca di Italia al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte milanese il tenore letterale della contestazione “il patrimonio di vigilanza è risultato dal 31 dicembre 2005 inferiore al minimo richiesto per l’autorizzazione e dal 31 marzo 2006 si attestava sui valori negativi in progressivo peggioramento” e gli stessi riferimenti normativi – richiamati nella contestazione non consentivano di individuare la condotta imputata ai M. ed il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Per altro, sempre secondo la Corte milanese, incoerenti apparivano i rilievi contenuti nella memoria difensiva della Banca d’Italia che imputava al M. di essersi reso responsabile della violazione contestatagli per non aver posto in essere alcuna iniziativa volta a rilevare per tempo che il patrimonio stava riducendosi al di sotto dei minimi, dato che tali comportamenti avrebbero, invero, potuto materialmente configurarsi nell’ambito del periodo precedente al 31 dicembre 2005 che, però, non è stato compreso nella contestazione per come formulata.
La cassazione del decreto della Corte di Appello di Milano è stato chiesto dalla Banca d’Italia per quattro motivi. M.E. ha resistito con controricorso.
[diritto]
1.- Con il primo motivo, la Banca d’Italia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 1 con riguardo alla violazione del titolo 3 del Regolamento della Banca d’Italia del 4 agosto 2000. Secondo la ricorrente il decreto della Corte di Appello di Milano impugnato è censurabile laddove ha ritenute che la descrizione della condotta addebitata al M. avrebbe dovuto indicare, oltre raccertata e indiscussa riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto dei minimi prudenziali anche la descrizione puntuale delle singole condotte costituenti violazione dei doveri di diligenza imposti dalla normativa di vigilanza dato che la Banca di Italia, in ragion della normativa in vigore, non era tenuta ad aggiungere alcunchè nell’atto di contestazione degli debiti se non l’indicazione che il patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2005 fosse risultato inadeguato.
Piuttosto, era onere del sanzionando dimostrare che la riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto del minimo richiesto, non fosse dipesa da sua colpa (nel caso di specie dalla mancata attivazione dei doveri di diligenza imposte dalle norme di vigilanza. D’altra parte, in assenza di puntuali indicazioni circa il contenuto della contestazione di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 e L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, è ragionevole pensare che il contenuto debba rispondere alla funzione della contestazione che è quella di assicurare il principio del contraddittorio e, perciò si sostanzi in indicazioni sufficienti ad assicurare fin dalla fase del procedimento amministrativo la tempestiva difesa dell’interessato Pertanto, conclude la ricorrente, dica l’Ecc.ma Corte se in caso di violazione delle norme di cui al titolo 3 del Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto 2000 sui requisiti patrimoniali della SIM la norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 sia da interpretare nel senso che la contestazione degli addebiti possa limitarsi ad indicare la riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto dei minimi di legge e non debba invece anche, necessariamente, menzionare le singole violazioni dei doveri di diligenza imposti dalle norme del citato regolamento per impedire la predetta riduzione.
1.1.= Il motivo è fondato.
E’ giusto il caso di evidenziare, in via preliminare, che il decreto della Corte di Milano non ha correttamente applicato i principi e la normativa che disciplina il procedimento sanzionatorio della Banca di Italia, così come ordinato dalle L. n. 689 del 1981, L. n. 262 del 2005 e L. n. 241 del 1990, nonchè della normativa di cui al Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto 2000.
Come già ha affermato questa Corte Suprema in altra occasione (sent.
n. 1142 del 1999) il principio posto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.
1.1.a.= Ora, nel caso in esame dal decreto impugnato, emerge con sufficiente chiarezza che la Banca di Italia ha rilevato l’insufficienza del patrimonio di vigilanza rispetto al limite minimo per l’autorizzazione, posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio, nella data del 31 dicembre 2005 (pag. 11 del decreto).
Pertanto, è evidente che il provvedimento sanzionatorio presupponeva una responsabilità dei destinatario della sanzione per comportamenti anteriori alla data dell’accertamento del deficit. Epperò la Corte di Milano, senza una valida ragione ha escluso che a fondamento del provvedimento sanzionatorio fossero state poste condotte precedenti al 31 dicembre 2005. La Corte di Milano, non sembra abbia tenuto conto, e lo avrebbe dovuto fare, che se la contestazione, oggetto del provvedimento sanzionatorio, era la circostanza che al 31 dicembre 2005 il patrimonio di vigilanza della SIM fosse inferiore al minimo prescritto, essa non poteva che essere la risultante dell’inadempimento degli obblighi imposti agli esponenti aziendali dalla normativa di settore violata ai fine di evitare il verificarsi di tale situazione, consumato con comportamenti anteriori alla data dell’accertamento dei deficit. Come la stessa Corte di merito afferma tra i compiti del Direttore Generale, deve ritenersi compreso quello di mantenere il monitoraggio delle poste di cui si compone il patrimonio di vigilanza per poter acquisire costantemente e tempestivamente le informazioni necessarie ed adottare le misure idonee ad evitare che esso scenda a livelli non prudenziali o si riduca al di sotto del minimo. Pertanto, se il patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2005 aveva raggiunto un livello inferiore a quello necessario per l’autorizzazione, il comportamento che si presume venga sanzionato è quello anteriore a tale data e, in particolare, l’omissione di adottare misure idonee ad evitare che quel patrimonio di vigilanza diventasse inadeguato.
E di più, avendo la Corte di merito, ritenuto che oggetto della contestazione fossero condotte anteriori al 31 dicembre 2005 ha trascurato di verificare se il M. avesse provveduto a dimostrare di aver agito in maniera diligentemente tale che il deficit accertato non fosse a lui imputabile. Nè a tal fine torna utile la dimostrazione offerta dal M. di aver agito diligentemente nel periodo successivo al 31 dicembre 2005.
2.- La Banca d’Italia lamenta ancora:
a) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione delle norme del titolo 3 del Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto 2000. Secondo la ricorrente il decreto della Corte di Milano non ha correttamente applicato la normativa di cui al titolo 3 del Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto 2000, ed, in particolare, quelle norme che impongono alle SIM e in virtù del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 190 ai loro esponenti di impedire che il patrimonio di vigilanza scenda ai di sotto del limite minimo di capitale prescritto per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di investimento.
Pertanto, la contestazione degli addebiti all’interessato si sostanzia proprio in tale riduzione del patrimonio al di sotto del minimo di legge, già dal 31 dicembre 2005. Nè dalle controdeduzioni del M. è emerso che quella riduzione sia ascrivibile a fatti al medesimo non imputabili, essendo le iniziative dei medesimo intraprese ai fine di evitare il prodursi di tale deficit tutte successive alla predetta data, Pertanto conclude la ricorrente dica l’Eccma Corte se la violazione della norma di cui al titolo 3 del Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto 2000 secondo cui il patrimonio della SIM non può essere inferiore al livello del capitale minimo iniziale richiesto sia di per sè sufficiente a configurare una violazione autonomamente sanzionabile delle predette disposizioni in mancanza di prova da parte del sanzionato della non imputabilità del fatto a un suo comportamento colposo.
b) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Milano nel mandare esente il M. da responsabilità senza che questi abbia fornito al prova di avere adottato iniziative idonee ad impedire la riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto del minimo prescritto già da 31 dicembre 2005 avrebbe violato anche la L. n. 689 del 1981, art. 3 dato che – come è stato affermato da questa stessa Corte, accertata la violazione nella sua materialità (la sussistenza di un patrimonio di vigilanza al di sotto dei minimo prescritto, avrebbe dovuto il sanzionando provare che quella violazione non era dipesa da sua colpa.
Pertanto, dica l’Eccma Corte se, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 accertata la violazione dell’obbligo di disporre di un patrimonio di vigilanza non inferiore al minimo prescritto, spetti al sanzionando la prova di essere immune da colpa per avere adottato le misure previste nel Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto 2000 volte ad impedire il verificarsi di tale evento.
c) Con li quarto motivo la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe censurabile anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione per l’incoerenza del processo logico posto a base della decisione.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Milano da un lato avrebbe considerate l’inadempimento degli obblighi di diligenza quale elemento necessario celia contestazione degli addebiti tale cioè da inficiarne la completezza e l’idoneità a consentire all’interessato compiute difese e dall’altro avrebbe assunto l’adempimento di tali medesimi doveri quale elemento di esclusione della colpa del sanzionato.
4.1.- Come emerge chiaramente dall’accoglimento del primo motivo, il secondo il terzo e quarto motivo del ricorso possono ritenersi assorbiti dato che e questioni con essi prospettati non possono che essere riproposte all’attenzione del giudice dei rinvio e, per altro, l’errore in cui è incorsa il decreto della Corte di Milano, se corretto, rende contraddittoria l’intera motivazione della stessa decisione.
In definitiva, va accolto il primo dei tre motivi e dichiarati assorbiti gli altri, il decreto impugnato va annullato e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013