Vacanze Rovinate: se il disservizio è solo di un aspetto del pacchetto turistico non sussiste il danno non patrimoniale

Tag 18 Febbraio 2020  |
l’ Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI MILANO

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Sezione settima civile – Dott.ssa Cristina Manzoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 7904/08, discussa all’udienza dell’8/4/2009, promossa con atto di citazione notificato a Bl. S.p.A. il 16/11/2007 da:

Da.Ba., residente in Novara, via (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Fi., presso lo studio del quale, in Milano, viale (omissis), è elettivamente domiciliato come da delega a margine dell’atto di citazione.

Attore

Contro

Bl. S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante sig. Al.Da., con sede in Milano, via (omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ev.Bo. e Sa.Di., come da procura in calce all’atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Vignate, via (omissis).

Convenuta

E

Ph. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pistoia, Fraz. S. Agostino, via (omissis).

Terza chiamata contumace

Oggetto: risarcimento danni

All’esito dell’istruttoria la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da fogli allegati al verbale d’udienza.

il Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/11/2007, il sig. Da.Ba., a mezzo del proprio legale, provvedeva a citare in giudizio la Bl. S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti lui e dalla sua famiglia, a seguito dell’inadempimento contrattuale di quest’ultima, quantificati in Euro 2.500,00, o in quella diversa somma risultante dall’istruttoria.

Infatti il sig. Ba. acquistava per sé e la propria famiglia, presso la Bl. S.p.A., Agenzia di Milano, via (omissis), un pacchetto vacanze “all inclusive”, con destinazione (omissis), al prezzo di Euro 3.671,00. La data della partenza era fissata il giorno (omissis) con volo diretto Milano Malpensa – (omissis) ed il ritorno il (omissis) con volo diretto (omissis) – Milano Malpensa della compagnia Eu.

Immediatamente prima della partenza, l’Agenzia viaggi posticipava di un giorno la data del rientro fissandola al (omissis), con volo diretto Eu. delle ore 12,20, con arrivo a Milano alle ore 21,45, e ne dava comunicazione al sig. Ba., chiedendo altresì un supplemento di prezzo. Il sig. Ba. accettava di rientrare in Italia un giorno dopo a quello inizialmente concordato.

A (omissis), l’ultimo giorno, un ospite del resort comunicava al sig. Ba. che il volo era stato posticipato prima alle 5,40 del (omissis) e poi alle ore 8,30; nessuna possibilità alternativa era stata prospettata, nonostante il sig. Ba. l’avesse chiesta e cercata presso la rappresentante in loco della Bl. Il volo veniva effettuato con un aereo della compagnia Ai. e non della Eu. e venivano effettuati due scali, a Mombasa ed a Roma che allungavano il viaggio di circa cinque ore.

Si costituiva in giudizio la Bl., chiedendo, preliminarmente l’autorizzazione a chiamare in causa la Ph. S.p.A., in qualità di vettore e, nel merito ed in via principale, il rigetto della domanda; in via subordinata, di essere manlevata dalla Ph. S.p.A. All’udienza del (omissis) il Giudice di Pace autorizzava la chiamata ili causa della Ph. S.p.A., concedendo alla convenuta i termini di legge per l’incombente.

All’udienza del 14/5/2008, dichiarata la contumacia della Ph. S.p.A., ritualmente citata e non comparsa, il giudice concedeva termine alle parti per integrare le proprie richieste istruttorie.

Ammesse le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti ed esperita l’istruttoria, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la spedizione a sentenza, con termine alle parti fino all’udienza per il deposito di note conclusive. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione, dopo breve discussione.

il Diritto

L’oggetto dell’odierno contendere riguarda gli eventi che, secondo l’esposizione dell’attore, si sono succeduti dal marzo 2007 alla seconda metà del mese di aprile dello stesso anno, allorquando il sig. Ba. acquistava per sé e la propria famiglia presso la Bl. S.p.A., Agenzia di Milano, via (omissis), un pacchetto vacanze “all inclusive”, con destinazione (omissis), al prezzo di Euro 3.671,00. La data della partenza era fissata il giorno (omissis) con volo diretto Milano Malpensa – (omissis) ed il ritorno il (omissis) con volo diretto Ma. – Milano Malpensa della compagnia Eu. Immediatamente prima della partenza, l’Agenzia viaggi posticipava di un giorno la data del ritorno, fissandola al (omissis), con volo diretto Eu. delle ore 12,20, con arrivo a Milano alle ore 21,45, e ne dava comunicazione al sig. Ba., chiedendo altresì un supplemento di prezzo. Il sig. Ba. accettava di rientrare in Italia un giorno dopo a quello inizialmente concordato.

A Ma., l’ultimo giorno un ospite del resort comunicava al sig. Ba. che il volo era stato posticipato prima alle 5,40 del (omissis) e poi alle ore 8,30; nessuna possibilità era stata prospettata, nonostante il sig. Ba. l’avesse chiesta e cercata presso la rappresentante il loco della Bl. Il volo veniva effettuato con un aereo della compagnia Ai. e non della Eu. e venivano effettuati due scali, a Mombasa ed a Roma che allungavano il viaggio di circa cinque ore.

Il sig. Ba. nell’odierno contendere lamenta le difficoltà cui era incorso dovendo accudire il proprio bambino di sette anni, che era divenuto insofferente per l’eccessivo prolungarsi del viaggio di ritorno.

Preliminarmente si rileva che la fattispecie sopra riportata rientra esclusivamente nell’ambito contrattuale e più precisamente nella disciplina regolata dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11/2/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, nonché del D.Lgs 206/2005, Codice dei consumatori e del commercio, artt. 91 e 93 e la relativa richiesta di risarcimento danni svolta, non potrà che riguardare i danni, nella misura accertata in giudizio, patrimoniali derivanti da una inesatta prestazione.

Infatti codesto giudice non ritiene che vi possa essere spazio per danni non patrimoniali in quanto non vi è stata lesione di alcun diritto non patrimoniale, costituzionalmente protetto, poiché il disagio per cui si chiede il risarcimento, riguarda esclusivamente il viaggio di ritorno che non si è svolto secondo gli accordi precedentemente assunti, avendo riguardo sia alla data ed ora della partenza, sia alle modalità in cui è avvenuto, volo non diretto.

Pertanto la domanda dell’attore deve essere valutata nei termini ed ai fini sopra descritti.

Per quanto riguarda l’istruttoria espletata si deve riconoscere che la teste escussa nulla ha detto circa l’insussistenza di un suo interesse alla richiesta del danno e considerato che il sig. Ba. chiede il risarcimento dei danni subiti da lui e dalla sua famiglia, si deve ritenere non ammissibile la sua testimonianza; pertanto gli unici elementi probatori restano i documenti cartacei prodotti ed il fatto che i rappresentanti legali di parte convenuta e di parte terza chiamata non si siano presentati a rendere l’interrogatorio formale, ritualmente loro notificato.

In relazione all’an, parte attrice ha provato con documentazione cartacea la circostanza dello spostamento della partenza per il ritorno a Milano ed il fatto che detto ritorno non è stato diretto come, invece, concordato ed ha preso più ore del previsto viaggio diretto. Inoltre parte convenuta, sulla quale gravava l’onere (art. 5, comma 4, del detto regolamento), non ha provato di aver dato la notizia dello spostamento della data del volo di ritorno dal (omissis) al (omissis).

In relazione al quantum del danno nnessuna documentazione è stata prodotta, anche perché fattore non ha subito alcun costo vivo a causa del posticipo della partenza, nulla è stato prodotto relativamente al danno patrimoniale inerente al fatto di aver ripreso il lavoro dopo un giorno e per quanto riguarda i disagi e lo stress si ritiene che gli stessi siano da limitarsi a quelli che può procurare un ritardo.

Pertanto il danno subito deve essere limitato e quantificato secondo quanto prevede l’accordo europeo in materia di cancellazione del volo e ritardo nei voli aerei all’art. 7 e 8 sopra citato e precisamente in un “diritto ad una compensazione pecuniaria” che nella fattispecie di cui al presente procedimento è pari ad Euro 1.800,00 per l’attore e la sua famiglia.

Per quanto detto, si deve liquidare la somma di Euro 1.800,00 a soddisfacimento della richiesta di risarcimento proposta con il presente giudizio.

Il pagamento della somma liquidata va posto a carico solidale della convenuta Bl. e Ph. in base all’art. 93 Codice dei consumatori e del commercio, con facoltà di rivalsa da parte della Bl. nei confronti della Ph., inerendo il fatto dannoso esclusivamente al viaggio in aereo.

Non si può riconoscere neanche la rivalutazione monetaria non essendo stati accertati ulteriori danni, ma devono essere riconosciuti gli interessi legali, dall’evento all’effettiva liquidazione.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, esse vengono liquidate come nel dispositivo e vanno poste a carico di parte convenuta, in via solidale, in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, condanna la società Bl. S.p.A., con sede in Milano, via (omissis), in solido con la società Ph. S.p.A., con sede in Pistoia, fraz. San Agostino, via (omissis), al pagamento della somma di Euro 1.800,00 a favore del sig. Da.Ba., su detta somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dall’evento alla liquidazione, con diritto di rivalsa per la società Bl. S.p.A. a rivalersi sulla società Ph. S.p.A.

Le spese legali si liquidano in Euro 2.000.00, di cui Euro 186,300 per spese 840,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, comprese I.V.A. e C.p.A., a favore dell’attore.

Sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Milano l’8 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2009.

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