La sospensione della patente deve essere applicata anche in caso di patteggiamento

Tag 24 Settembre 2021  |

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Nel caso di guida in stato di ebbrezza, la relazione sospensione della patente ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria. Questo comporta l’automatica applicazione, conseguendo di diritto, e pertanto deve essere obbligatoriamente ordinata anche nel caso di definizione con l’applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Tribunale Nocera Inferiore, Sentenza del 15-02-2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

IL GIUDICE

dott.ssa Paola Montone nell’udienza del 15.2.2021

ha emesso la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

nel procedimento penale a carico di:

B.L.A., nato in R. il (…) e residente a C. dè T. alla Via F. S., nr 5 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Cirillo Bruno.

Libero, assente.

Difeso di fiducia dall’Avv. Daniele Angrisani (nomina del 15.2.2021).

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall’art. 186 comma 2 lettera c (in rif. al co.7) e 2 sexies del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), perché circolava alla guida dell’autovettura Citroen Berlingo targata (…), in stato di ebbrezza in conseguenza all’uso di bevande alcooliche, come evidenziato dai sintomi manifestati (alito fortemente vinoso, equilibrio precario, linguaggio sconnesso), rifiutando poi di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00

Commesso il Cava de’ Tirreni, il 16/07/2019 alle ore 23:20

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A. Con decreto emesso in data 17.8.2020 il Pubblico Ministero in sede disponeva la citazione a giudizio nei confronti di B.L.A. innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per l’udienza del 15.2.2021, affinché rispondesse del reato a lui ascritto nell’epigrafe del presente provvedimento.

All’odierna udienza dibattimentale, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale e dichiarata l’assenza dell’imputato, regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, il Difensore depositava nomina e procura speciale e chiedeva procedersi nelle forme di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. formulando istanza di applicazione della pena finale di mesi 2, giorni 20 di arresto ed Euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda (pena così determinata: pena base mesi 6 di arresto ed Euro 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda, aumentata ex articolo 186 co. 2 sexies CdS a mesi 6 di arresto ed Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta), ridotta di un terzo per le circostanze generiche a mesi 4 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, ulteriormente ridotta nella misura ut supra in ragione della diminuente per il rito) e subordinava detta richiesta alla concessione del beneficio della sospensione della pena.

Il Pubblico Ministero esprimeva il proprio consenso. Il Giudice, preso atto dell’intervenuto accordo, disponeva l’acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo d’accusa, ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.p. e, all’esito, deliberava la presente sentenza.

Tanto premesso, ritiene questo Giudice di poter ratificare l’accordo raggiunto inter partes dal momento che, allo stato degli atti, non si evidenziano i presupposti per pervenire al proscioglimento dell’imputato con sentenza ex art. 129 c.p.p..

La fondatezza dell’enunciato accusatorio in ordine alla condotta criminosa posta in essere dall’imputato emerge, in particolare, dal contenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Legione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale di Nocera Inferiore N.O.R. –

Sezione Radiomobile – datata 17.7.2019; dell’annotazione di PG a seguito del deferimento in stato di libertà redatto in data 17.7.2019 a carico di B.L.A. dalla Legione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale di Nocera Inferiore N.O.R. – Sezione Radiomobile, atti tutti utilizzabili in ragione del rito prescelto.

B. In data 16.7.2019 verso le ore 23:10 circa, agenti del predetto ufficio, a seguito di segnalazione da parte della centrale operativa relativa ad un’automobilista impossibilitato a guadagnare l’uscita da uno stretto vicolo stradale nel quale si era immesso, ostruendo in tal modo il passaggio su pubblica via, si portavano in loco e precisamente presso la via S. L. del Comune di Cava dè Tirreni. Ivi giunti, notavano alla guida della vettura Citroen Berlingo, targata (…), l’odierno imputato, B.L.A. – identificato mediante patente di guida -, il quale, in evidente stato di ebbrezza, non consentiva con la propria autovettura il transito lungo la predetta via. I militari, pertanto, invitavano il prevenuto a portarsi fuori dall’abitacolo ed, alla luce degli evidenti sintomi indicativi di uno stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente riconducibile ad una recente assunzione di alcol – quali alito vinoso, frasi disconnesse ed equilibrio precario -, richiedevano allo stesso di sottoporsi ad esame etilometrico sul posto, per il tramite dell’apparecchiatura in dotazione di reparto, rispetto al quale il B. manifestava il proprio rifiuto.

Gli operanti, pertanto, procedevano al ritiro della patente e, previo accertamento in ordine alla proprietà dell’autovettura, riconducibile all’odierno giudicabile e peraltro sprovvista di copertura assicurativa a far data dal 21.5.2019, sottoponevano il veicolo a sequestro amministrativo.

C. Tali le emergenze investigative al vaglio di questo Tribunale, non ricorrono le condizioni per il proscioglimento dell’imputato ex art. 129 c.p.p., risultando comprovata dagli atti la riferibilità al B. della condotta illecita ed integrati gli estremi del reato, ex articolo 186, comma 2 (in relazione al comma 7) del D.Lgs. n. 285 del 1992, di rifiuto di sottoposizione agli accertamenti clinico-tossicologici.

La qualificazione giuridica del fatto è corretta, ricorrendo proprio l’ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c) (in riferimento al co.7) CdS. Correttamente contestata è parimenti l’aggravante di cui al comma 2 sexies dell’articolo 186 CdS, essendo stato il reato accertato alle 23:20 e, dunque, in un arco temporale successivo alle ore 22 ed antecedente alle ore 7, così come normativamente statuito dal richiamato comma.

La pena è congrua e in relazione all’allarme sociale connesso al fatto contestato – ai fini e nei limiti indicati dall’art. 27, comma 3 Cost. – nonché rispondente ai parametri di riferimento indicati all’art. 133 c.p.. Possono essere riconosciute, dipoi, le circostanze attenuanti generiche in considerazione non solo dello stato di formale incensuratezza dell’imputato, ma anche della condotta tenuta dallo stesso, così come contestata, la quale non appare connotata da particolare gravità e pervicacia.

Sussistono, altresì, i presupposti giuridici per concedere a B.L.A. il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ed, invero, in ragione della immunità da precedenti penali, evincibile dal certificato penale compiegato al fascicolo del P.M. è possibile riconoscere la chiesta sospensione condizionale della pena applicata – che rientra nei limiti quantitativi previsti per l’accesso al beneficio – potendo il Giudice formulare, sul detto presupposto, giudizio prognostico favorevole in ordine alla condotta che B.L.A. osserverà in futuro, ragionevolmente prevedendo che l’imputato, traendo insegnamento dall’esperienza giudiziaria vissuta e sotto l’effetto deterrente della condanna a pena sospesa oggi inflitta, si asterrà dal commettere altri reati.

Ai sensi dell’art. 186 comma 2 C.d.S. deve applicarsi nei confronti dell’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata che si ritiene congrua determinare, in relazione al disvalore del fatto, nella misura di un anno. Invero, la sospensione della patente prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada ha natura di sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione in contestazione e non di pena accessoria, per cui consegue di diritto e deve essere obbligatoriamente ordinata anche nel caso di definizione del procedimento con l’applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (vedasi in tal senso cfr. Cass. pen., Sez. Un., 21/7/1998 n. 8488; Cass. pen., sez. IV, 26/10/2004 n. 41681).

Inoltre, alla stregua del combinato disposto di cui al comma 7 e comma 2 lettera c) dell’articolo 186 CdS deve essere disposta la confisca del veicolo, in quanto emerge dagli atti che il veicolo appartiene proprio all’odierno imputato (vedasi annotazione di Polizia Giudiziaria a seguito del deferimento in stato di libertà redatto in data 17.7.2019, agli atti).

P.Q.M.
Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p. applica a B.L.A. su richiesta delle parti in ordine al reato ascrittogli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, la pena di mesi 2, giorni 20 di arresto ed Euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

Visto l’art. 186 comma 2 C.d.S. applica nei confronti di B.L.A. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Letto l’articolo 186, comma 2, lettera c) C.d.s., dispone la confisca del veicolo, se ancora di proprietà dell’imputato.

Motivazione contestuale

Così deciso in Nocera Inferiore, il 15 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2021.

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