L’aggravate del sinistro stradale non è applicabile nel caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento

Tag 25 Settembre 2021  |

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La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non si applica nel caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. Il reato in questo caso ha una ratio diversa rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza.

Tribunale Salerno Sez. I Sent., 08/02/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE PENALE

SENTENZA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eva Sessa, G.O.T. alla pubblica udienza del 08 febbraio 2021, con l’intervento del P.M. rappresentato dal dott. Severina Inno V.P.O. con l’assistenza del cancelliere dott. A.B. ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nei confronti di:

D.M.D., nato a B. (S.) il (…), residente in S. in viale R. V. n. 2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giovanni Filosa con studio in Vietri sul Mare (SA) al Corso Umberto I n. 24

libero – assente

difeso di fiducia dall’avv. Giovanni Filosa del foro di Salerno

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’art. 186. Co.1 e co.1 bis, in relazione all’art. 186 co. 2 lettera C) e co. 2 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché si poneva alla guida dell’autovettura Nissan Micra targata (…) ed a seguito di incidente stradale accompagnato presso l’ospedale di Salerno per le cure del caso, invitato da parte di una pattuglia del Comando Polizia Stradale di Salerno a sottoporsi ad accertamenti sanitari specifici per verificare lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione recente di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, si rifiutava.

In Salerno il 30 luglio 2019.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. in sede in data 23.10.19 dal p.m. in sede, si disponeva la citazione dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica di D.M.D., affinchè rispondesse del reato di cui in rubrica.

All’udienza del 22.09.2020, libero assente l’imputato, il processo veniva rinviato al 19.10.2020 dinanzi al Gop tabellarmente competente.

A tale data, il processo veniva rinviato al 02.11.2020.

Alla suddetta udienza, il difensore avanzava richiesta di rinvio per potersi munire di procura speciale ed accedere a rito alternativo. Il giudice rinviava al 25.01.2021 con sospensione dei termini di prescrizione.

A tale data, il processo veniva rinviato al 08.02.2021 stante l’assenza del giudice titolare.

All’udienza odierna, munito di procura speciale, avanzava tempestivamente, ai sensi degli art.444 e ss c.p.p., richiesta di pena concordata nella misura finale di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 666,67 di ammenda. Sottoposto al beneficio della conversione della pena ex art. 186 co. 9 bis D.Lgs. n. 285 del 1992 in lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000. Il p.m. titolare del procedimento aveva già prestava il proprio consenso, a cui il p.m. d’udienza si riportava.

Il Giudice, ritenendo ammissibile la richiesta di applicazione di pena, disponeva ai sensi dell’art. 135 disp. att. l’acquisizione del fascicolo del p.m. e si riservava di ratificare la richiesta formulata.

All’esito, della camera di consiglio ratificava la richiesta formulata, e decideva come da dispositivo con motivazione contestuale.

Vista la richiesta di applicazione pena ex art. 444 e ss c.p.p. presentata dall’imputato e rilevato che il P.M. ha espresso il proprio consenso, il Giudice considerato che dagli atti non emergono elementi che possono consentire un proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. discendendo chiari profili di colpevolezza della persona imputata ritiene di accogliere la richiesta così come formulata.

Il Giudice ritiene che il quadro probatorio consente di aderire integralmente alla tesi accusatoria, sicchè va affermata la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato in rubrica ascrittogli.

Emerge in atti che alle ore 10.00 circa del 30.07.2019 D.M.D. alla guida dell’utovettura Nissan Micra tg. (…), percorreva la carreggiata sud della SS 18 ex tangenziale di Salerno. Giunto all’altezza del chilometro 60+900 della medesima arteria stradale in prossimità della’Area di Servizio IP, perdeva il controllo del mezzo ed impattava contro la cuspide ivi esistente. La pattuglia interveniva prontamente per i rilievi del caso. Gli operanti, durante i controlli, verificavano che il conducente dell’auto aveva un comportamento psico-fisico anomalo e, pertanto, sussistendo fondato motivo di ritenere che lo stesso si trovasse in stato di alterazione, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, veniva invitato a sottoporsi ad accertamenti.

Lo stesso si rifiutava. Accompagnato presso il locale nosocomio, lo stesso accettava il ricovero, ma subito dopo si allontanava dal presidio ospedaliero. Solo successivamente veniva rintracciato telefonicamente e formalmente deferito alle autorità.

Non vi è dubbio, quindi, che risulta pienamente provato il reato contestato all’imputato, in quanto il delitto di cui all’art. 186 c. 1 e co. 1 bis in relazione all’art. 186 c. 2 lettera c).

Per quanto attiene la contestazione dell’aggravante contestata di cui all’art. 186 c. 2 lettera C) co. 2 bis, la stessa deve essere esclusa, come correttamente stabilito dalle parti, alla luce della decisione della Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali Sentenza 29 ottobre – 24 novembre 2015, n. 46625, nella quale si afferma il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 173, disp att. cod. proc. pen.: “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”. Pertanto nel caso di specie non si può ritenere configurata l’aggravante contestata. Per la restante contestazione, il Giudice ritiene che il quadro probatorio consente di aderire integralmente alla tesi accusatoria, sicchè va affermata la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato in rubrica ascrittogli. Ciò posto, si osserva che le illustrate risultanze dibattimentali hanno evidenziato il rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico.

Prima di procedere all’esame della pena va rilevato che all’imputato possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche stante la sua incensuratezza ed al fine di equiparare la pena al caso concreto.

Ritiene, questo Giudice che la pena concordata va ritenuta congrua in relazione al caso in esame.

Il Giudice valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., preso atto che le parti hanno concordato di applicare la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 666,67 di ammenda, pena così calcolata: pena base mesi 6 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, diminuita alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda concesse le attenuanti generiche, diminuita per il beneficio del rito, alla pena testè inflitta.

Ricorrono, infine, le condizioni di legge, ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis Codice della Strada, per sostituire, così come richiesto, dalle parti, la pena complessiva irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ovvero presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

L’ipotesi di conversione è stata introdotta dall’art. 33 L. n. 120 del 2010 sulla base di norma che, ai sensi dell’art. 2 c.p., è applicabile ai presenti fatti commessi il 30.07.19.

La richiesta di conversione, stando al tenore letterale dell’art. 186 co. 9 bis C.d.S., configura un diritto dell’imputato a ottenerla, e comunque la richiesta avanzata dall’imputato nel caso specifico, avuto riguardo anche alla entità della pena richiesta, risulta coerente con il fine, introdotto dalla norma in questione, di accentuare la funzione rieducativa della sanzione penale mediante il coinvolgimento del reo in attività di volontariato.

Pertanto, visto l’art. 186 comma 9 bis Codice della Strada, sostituisce la pena con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi 2 e giorni 23 lavoro dovendosi considerare una durata del lavoro di pubblica utilità corrispondente alla pena detentiva irrogata ed Euro 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno, sulla scorta del ragguaglio stabilito dalla norma in oggetto, da eseguirsi presso l’ONMIC di Salerno.

Dispone che entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità della presente sentenza, l’associazione scelta e l’imputato redigano un programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – in applicazione del principio che due ore lavorative corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità – con determinazione del periodo di svolgimento.

Incarica la Stazione Carabinieri di Salerno – cui l’imputato trasmetterà il citato programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – di verificare l’effettivo svolgimento di detto lavoro e di segnalare a questa A.G. eventuali violazioni degli obblighi connessi.

All’esito, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, si procederà, su istanza dell’interessato, debitamente corredata da relazione predisposta dall’ente convenzionato, alla fissazione di apposita udienza per i provvedimenti di legge.

La definizione del processo ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non impedisce, allo stato e salvi gli esiti del lavoro di pubblica utilità da svolgersi, l’applicazione della pena accessoria della sospensione della patente, che si stima congrua nella durata di anni 2 (non essendo proprietario dell’auto).

Per completezza, va osservato che la natura amministrativa della sanzione de quo comporta che la stessa sfugge dall’accordo raggiunto dalle parti ex art. 444 c.p.p., in quanto obbligatoria, e che il quantum della durata della stessa è rimesso, anche al di là delle indicazioni rese dalle parti in sede di patteggiamento, al prudente apprezzamento del giudice.

P.Q.M.
Il Giudice Monocratico,

letto l’art. 444 e ss c.p.p., applica a D.M.D. sull’accordo delle parti, concesse le attenuanti generiche, tenuto conto della non configurabilità dell’aggravante di

cui all’art. 186 c.2 bis del Codice della Strada, la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 666,67 di ammenda, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito.

Visto l’art. 186 comma 9 bis Codice della Strada, sostituisce la pena con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi 2 e giorni 23 (GG 83) di lavoro da eseguirsi l’ONMIC di Salerno.

Dispone che entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità della presente sentenza, l’Ente scelto e l’imputato, redigano un programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – in applicazione del principio che due ore lavorative corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità – con determinazione del periodo di svolgimento.

Incarica la Stazione Carabinieri di Salerno – cui l’imputato trasmetterà il citato programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – di verificare l’effettivo svolgimento di detto lavoro e di segnalare a questa A.G. eventuali violazioni degli obblighi connessi.

Applica nei confronti dell’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2.

Così deciso in Salerno, il 8 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2021.

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