Anche nell’appalto devono applicarsi le regole sull’anatocismo

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

La Cassazione sottolinea che gli interessi spettanti all’appaltatore, a norma degli art. 35 e 36 del capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche (approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063)  possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi doluti almeno per sei mesi. In altri termini, anche in questo caso dobbiamo parlare di anatocismo o capitalizzazione composta.

Cassazione civile  sez. III del 30 novembre 2010 n. 24267

 

 

[fatto]

1.- Con sentenza n. 371/96 il tribunale di Lamezia Terme condannò il comune di Curinga – CZ), a pagare ad M.A.M. la somma di L. 9.584.849, oltre agli interessi legali per il periodo dal 28.6.1981 al 8.9.1991 e “nella misura stabilita nei decreti ministeriali di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 35, comma 1, per il periodo successivo sino all’effettivo soddisfo”.

In base a quel titolo, l’11.10.1996 la M. intimò al comune il pagamento di L. 261.783.171. Il comune propose opposizione al precetto, sostenendo che gli interessi erano stati calcolati e richiesti in misura esorbitante. La M. resistette.

Sospesa dal pretore l’esecuzione, con sentenza n. 104 del 2000 il tribunale (innanzi al quale le parti erano state rimesse) ridusse la somma dovuta a L. 31.591.235 sul rilievo che il titolo posto in esecuzione non giustificasse nè il cumulo degli interessi legali con quelli dovuti del D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 35, nè la capitalizzazione trimestrale di questi ultimi.

2.- L’appello della M., al quale aveva resistito il comune, è stato respinto dalla corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 134 del 2005.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la soccombente affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso il comune di Curinga.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

 

 

[diritto]

1.- Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di regole di diritto sostanziale e processuale, disciplinanti la materia delle obbligazioni pecuniarie; col secondo, violazione dell’art. 112 c.p.c.; col terzo, violazione del principio sancito dall’art. 2909 c.c.; col quarto, violazione del criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..

2. Il ricorso è infondato.

2.1.- Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che la corte d’appello ha ritenuto che “l’applicazione degli usi sulla capitalizzazione anticipata degli interessi non risulta in alcun modo giustificata dal titolo posto in esecuzione e, comunque, comporta un’irragionevole estensione degli effetti delle c.d. clausola anatocistiche, generalmente contenute nei contratti di conto corrente bancario e già ritenute invalide dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza SS.UU. n. 1095 del 4.11.2004, ad una materia particolare quale quella riguardante l’appalto di lavori pubblici” (pag. 7, terzo capoverso, della sentenza impugnata).

Il ricorrente oppone che “è principio di diritto incontrovertibile che nel testo normativo in esame il tasso degli interessi ivi previsti è annualmente sancito con decreto ministeriale (e non raccordato ai tassi bancari): viceversa è la modalità di scorrimento dell’interesse ad essere raccordata alla legge bancaria R.D. n. 375 del 1936 e successive modificazioni, nel cui ambito, per consolidato principio normativo, è ugualmente incontrovertibile la vigenza – odiernamente annuale – degli interessi maturati. Principio, quest’ultimo già radicato nell’alveo delle norme di diritto sostanziale e speciale che disciplinano le obbligazioni pecuniarie anche in materia di pubblici appalti, come da ultimo ed in via definitiva sancito anche da codesta Ecc.ma Corte a Sezioni Unite, giusta sentenza n. 9653/01? (così il ricorso, a pagina 5).

Ora, con la predetta sentenza delle sezioni unite è stato affermato, in motivazione, che l’obbligazione di pagare interessi “non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell’obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre. Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d’interessi di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ.. Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d’interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti)”.

Lungi dall’aver affermato il principio secondo il quale gli interessi spettanti all’appaltatore, a norma degli artt. 35 e 36 del capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, producono interessi anatocistici indipendentemente dai limiti posti dall’art. 1283 c.c., le sezioni unite hanno posto – come chiaramente risulta dalla lettura della motivazione – il principio esattamente contrario: che, cioè, anche tali interessi possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti).

Tale principio è stato costantemente seguito dalla giurisprudenza successiva (cfr., ex multis, Cass., n. 10692/05) e va anche in quest’occasione ribadito.

2.2.- Inammissibilmente il ricorrente si duole col secondo motivo che la corte d’appello non si sia pronunciata sugli effetti di altra sentenza della stessa corte d’appello (n. 383/99) con la quale la capitalizzazione era stata richiesta su base annuale anzichè trimestrale. Non essendo chiarito il contenuto di tale sentenza e quali ne fossero le parti, il motivo non risponde al requisito dell’autosufficienza.

2.3.- Per le stesse ragioni è inammissibile il terzo motivo, col quale la sentenza è censurata per violazione dei giudicati “interni ed esterni” che si sarebbero formati sulla legittimità della capitalizzazione annuale, anzichè trimestrale, degli interessi in materia di pubblici appalti.

2.4.- Manifestamente infondato è il quarto motivo, col quale la ricorrente assume di non essere rimasta soccombente nel giudizio di opposizione a precetto perchè questo era stato dichiarato inefficace solo per la parte eccedente il dovuto.

Non è infatti contestato che l’opposizione vertesse sulla questione della capitalizzazione degli interessi e che, in ragione dell’esclusa legittimità del calcolo effettuato dalla creditrice, la somma dovuta ascendesse alle riconosciute L. 31.591.235, in luogo delle domandate L. 261.783.171.

3.- Il ricorso è conclusivamente respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al valore della causa, che non è “pari ad Euro 4.882,76 come valore originario” (secondo quanto dichiarato dalla ricorrente in calce al ricorso), ma all’equivalente in euro della somma di L. 261.783.171, di cui fu intimato il pagamento con l’atto di precetto.

 P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010

 

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun impegno o onere da parte del richiedente.
    Laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti