La perdita del proprio tempo libero non è risarcibile.
[massima]
Secondo la Suprema Corte non si ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del proprio tempo libero. Nel caso di specie la persona aveva “perso” quattro ore per farsi riattivare la linea adsl a causa delle informazioni sbagliate fornite dall’operatore telefonico. Nella specie, va riconosciuto solo il diritto al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima sospensione delle linee telefoniche urbane e per le errate informazioni ricevute.
Al contrario il diritto al tempo libero non costituendo un diritto fondamentale dell’uomo non integra un diritto costituzionalmente protetto. Questo si desume, secondo la Cassazione, per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione.
Cassazione civile sez. III del 27 aprile 2011 n. 9422