Le spese legali prima dell’instaurazione del giudizio sono da ricomprendersi nella voce “studio della controversia”.

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

Le spese per l’assistenza legale anteriori all’instaurazione del processo non sono da considerarsi autonome e distinte, ma bensì da ricomprendersi fra quelle concernenti lo “studio della controversia”. Pertanto, le stesse sono ricomprese nelle “spese giudiziali” liquidate dal giudice che provvede sulla domanda.

Ne consegue che, esaurito un giudizio, non si può adire il giudice con autonoma domanda per richiedere le spese legali “ante-causam” finalizzate ad esaminare la pratica e valutare la convenienza dell’instaurazione dello stesso giudizio.

Cassazione civile sez. III del 19 aprile 2011 n. 8985

 

 

 

[fatto]

1.- Con sentenza n. 2164 del 2004 il giudice di pace di Messina, in accoglimento della domanda di D.L.G.P., annullò la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa alla somma dovuta per una violazione del C.d.S. per non essere stato notificato nei termini di legge il processo verbale di accertamento dell’infrazione. Compensò le spese di causa.

2.- Con successivo atto di citazione, notificato il 12.8.2004, la D. L. agì giudizialmente innanzi allo stesso giudice di pace domandando che le convenute Prefettura di Messina e Montepaschi Serit s.p.a. – Servizio riscossione tributi fossero condannate al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale (rispettivamente indicati in Euro 124,00 ed in Euro 900,00, ma contenuti nel limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace: Euro 1016,00), che affermò di aver subito per essersi dovuta rivolgere, dopo la notificazione della succitata cartella di pagamento, ad un legale (col conseguente obbligo di versargli la parcella di Euro 124,00) e per il senso di frustrazione, il turbamento, la sensazione di totale impotenza, l’afonia, lo stato d’ansia e lo stress che da quella notificazione le erano derivati.

Alla domanda resistette la sola Montepaschi.

Con sentenza n. 224 del 2005 il giudice di pace, decidendo secondo equità, ha escluso la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale in relazione alla causa (tardiva notifica del verbale) che aveva provocato l’estinzione del debito, ma ha riconosciuto quello patrimoniale sul rilievo che nella precedente sentenza il giudice di pace si era riferito, compensandole, alle sole spese processuali e non a quelle stragiudiziali anteriori all’instaurazione del giudizio ed affrontate “al fine della valutazione sulla convenienza” di instaurarlo.

Ha dunque condannato le convenute a pagare alla D.L. Euro 124,00 ed ha compensato spese sul rilievo che non risultava che la stessa avesse richiesto il pagamento prima di agire in giudizio.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Montepaschi Serit, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso D.L.G.P..

La Prefettura non ha svolto attività difensiva.

 

 

[diritto]

1.- Col primo motivo è, tra l’altro, dedotta violazione del giudicato in quanto la pronunzia sulle spese legali, anche anteriori alla causa, sostenute dalla D.L., era da intendersi ricompresa nella statuizione sulle spese processuali (compensate) adottata a chiusura del giudizio che aveva annullato la cartella di pagamento.

Si sostiene che l’attrice avrebbe potuto se mai impugnare quella sentenza, dolendosi della compensazione che necessariamente comprendeva l’attività stragiudiziale, strumentale a quella processuale poi espletata, ma non promuovere un nuovo giudizio per richiedere di essere tenuta indenne di quanto aveva versato al legale prima di insorgere avverso la cartella di pagamento.

2.- Premesso che si verte in ipotesi da sentenza necessariamente emessa secondo equità ma che il motivo è ammissibile in quanto è dedotta la violazione di una principio processuale (ne bis in idem), nella specie è stato violato il giudicato esterno (rilevabile anche d’ufficio) in quanto le spese per l’assistenza legale anteriori all’instaurazione del processo rientrano fra quelle concernenti lo “studio della controversia”, che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice che provvede sulla domanda. Il quale su quelle spese ha dunque già necessariamente statuito, ritenendo di compensarle.

Va conseguentemente escluso che, esaurito un giudizio, si possa nuovamente adire il giudice con autonoma domanda, con la quale si richieda il rimborso delle spese legali affrontate prima di proporre quel giudizio al fine di valutare la convenienza di instaurarlo.

3.- Gli altri due motivi di ricorso restano assorbiti.

4.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., col rigetto integrale della domanda proposta nei confronti della ricorrente Montepaschi, anche nella parte afferente al danno patrimoniale.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti di Montepaschi Serit s.p.a.;

condanna D.L.G.P. a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione, che rispettivamente liquida in Euro 470 ci cui 25 per spese vive, ed in Euro 780 di cui 200 per spese vive, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge su entrambi gli importi.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

 

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