Nuovi criteri per calcolare l’indennità di espropriazione delle aree agricole
[massima]
Corte costituzionale del 10 giugno 2011 n. 181
La Corte Costituzionale dichiara llillegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, perché in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l’art. 42, terzo comma, Cost.
La norma censurata prevede che: “4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni .“.
Nello specifico, il rinvio è all’art. 16, commi quinto e sesto, della predetta legge.
La Corte evidenzia che il valore tabellare così calcolato prescinde dall’area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato caratterizzante lo specifico bene.
In particolare, risultano trascurate: le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l’acqua, l’energia elettrica, l’esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo ed ogni altro elemento che possa incidere concretamente sul valore venale del bene stesso.
In tal senso la Corte afferma che il criterio menzionato dalla norma è illegittimo in quanto ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il «ragionevole legame» con il valore di mercato, «prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte».