Segnalazioni in Centrale Rischi senza preavviso
Illegittime le segnalazione in Crif, Experian, CTC, Banca di Italia
L’art. 117 del D.Lgs. 196/2003 prevede la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi.
Il predetto codice di deontologia e buona condotta (si veda: Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) prevede all’art. 4 comma 7:
“7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.”
Questo significa che l’istituto finanziario/bancario ha un preciso obbligo di avvisare il soggetto interessato che in caso di mancata regolarizzazione verrà iscritto nelle Centrali Rischi.
In pratica, in palese violazione delle disposizioni sopra menzionate, gli istituti molto spesso omettono tale avviso creando importanti danni al soggetto segnalato sia esso impresa o privato.
Diverse sono le sentenza in materia che riconoscono risarcimenti di circa 30.000 euro a causa di segnalazione illegittima, salvo la possibilità di dimostrare il maggior danno subito.