Se il difensore partecipare non può lamentare la tempestività dell’avviso
[massima]
Per valutare la tempestività dell’avviso dell’udienza di convalida, di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (espulsione dello straniero) deve considerarsi l’effettiva partecipazione del difensore all’udienza stessa.
L’avviso suddetto ha il fine di consentire la partecipazione del difensore. Laddove la partecipazione vi sia stata rimangono precluse le valutazioni in ordine alla intempestività.
Il giudice osserva che non possono applicarsi le disposizione dell’art. 184 cod. proc. pen. in merito alla concessione di un termine a difesa, in quanto il procedimento di convalida ha natura di giudizio civile.
[intestaz]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11788-2010 proposto da:
R.L.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPINI ALBERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI; QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI;
– intimati –
avverso il decreto nel procedimento R.G. 869/2010 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, del 25/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
[fatto]
1. – Il Sig. R.L.J., cittadino indiano, ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi di censura, avverso il provvedimento del Giudice di pace di Cagliari con cui all’udienza del 25 febbraio 2010 è stato convalidato il decreto del Questore della stessa città, in data 24 febbraio 2010, che disponeva il suo accompagnamento alla frontiera per l’esecuzione del decreto di espulsione emesso in pari data del Prefetto.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo.
[diritto]
2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e dell’art. 184 c.p.p..
Premesso che la Questura aveva informato il Giudice di pace del decreto di accompagnamento alle ore 11,55 del 25 febbraio 2010, che l’udienza di convalida si era tenuta meno di un’ora dopo, alle ore 12,40, e che il Giudice di pace non aveva concesso termini a difesa all’avvocato di fiducia del ricorrente, che ne aveva fatto richiesta, si deduce la nullità del processo per l’omesso tempestivo avviso al difensore di fiducia e la mancata concessione di un termine a difesa, sia pure nell’ambito del termine di 48 ore previsto per la convalida, nonchè vizio di motivazione sulla mancata concessione di detto termine.
2.1. – Tali cesure sono infondate.
La tempestività dell’avviso dell’udienza di convalida al difensore di fiducia, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, va valutata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza stessa; poichè nella specie tale partecipazione vi è stata, l’avviso non può logicamente essere considerato intempestivo. E’ poi del tutto fuori luogo invocare l’art. 184 c.p.p., a fondamento della richiesta di termine a difesa:
basti considerare che tale norma non si applica al procedimento di convalida in questione, che non è un procedimento penale, bensì civile. Il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, infine, è configurabile esclusivamente con riguardo alla ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del giudizio di merito, non certo con riguardo all’esercizio discrezionale, da parte del giudice, dei propri poteri processuali.
3. – Con il secondo motivo si deduce la nullità dell’udienza e del provvedimento finale di convalida a causa della mancata nomina di un interprete, pur richiesta dal difensore dell’interessato, giustificata dal giudice con la considerazione che quest’ultimo non si era avvalso di un interprete all’udienza tenutasi poco prima davanti al Tribunale per la convalida dell’arresto, cui pure era stato sottoposto, e che davanti al Giudice di pace aveva dato prova di comprendere e parlare la lingua italiana.
3.1. – Contrariamente a quanto sostenuto nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il motivo non può ritenersi fondato.
L’accertamento della conoscenza o meno della lingua italiana è, invero, accertamento in fatto sicuramente spettante al giudice della convalida e censurabile in sede di legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; ma il ricorrente non ha in concreto articolato censure riconducibili a detto schema legale.
4. – Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la carenza di legittimazione del questore, o del funzionario da lui delegato, a partecipare al giudizio di convalida, atteso che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 2, prevede che “l’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionali appositamente delegati” e che “la stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all’art. 14, comma 4” (al procedimento, cioè, di convalida del decreto di accompagnamento), onde legittimato sarebbe, appunto, il prefetto e non il questore.
4.1. – Il motivo è infondato poichè l’estensione della previsione di cui all’art. 13, comma 2, cit., al giudizio di convalida comporta, evidentemente, l’adattamento della stessa al diverso contesto normativo di estensione: nel quale spicca la competenza del questore, e non del prefetto, ad emettere il provvedimento sub iudice.
5. – Con il quarto motivo si censura la legittimità dei provvedimenti (decreto di espulsione, diniego del permesso di soggiorno) presupposti del decreto di accompagnamento alla frontiera, e si lamenta la mancata traduzione di quest’ultimo in lingua conosciuta dal destinatario.
5.1. – Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.
Nel giudizio di convalida, infatti, non sono ammesse questioni relative alla legittimità del decreto di espulsione (e, a maggior ragione, del diniego di permesso di soggiorno che ne sia a fondamento), ma soltanto alla esistenza ed efficacia del medesimo (ex multis, Cass. 20869/2011, 24166/2010, 17575/2010); inoltre, come si è visto, con accertamento in fatto non ammissibilmente censurato il giudice di merito ha accertato che il ricorrente conosceva la lingua italiana.
6. – Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013