Disservizio telefonico: il danno non è in re ipsa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova ed in persona della dott.ssa Federica Bonazza ha pronunziato all’esito della discussione orale della causa ed ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 10283 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell’anno 2008, promossa con atto di citazione ritualmente notificato vertente tra:
DITTA PRESTIGE DI S.L. & C. S.A.S.
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgia Maschera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Osler in Padova via San Canziano n.3,
– attore –
contro
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
In persona del procuratore generale, rappresentato e difeso dall’avvocato Gioacchino Fabio Bifulco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Annarita Cosi in Padova via San Fermo n. 31
– convenuto –
e
EURO SITE S.R.L.
– terzo chiamato contumace –
Oggetto: contratti atipici
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Prestige s.a.s. deduceva di essere stata contattata, nei primi mesi dell’anno 2007, dalla Wind spa ai fini della stipula di un contratto di telefonia; nonostante il sig. S. non avesse aderito alle condizioni espresse dalla Wind, la linea telefonica della ditta attorea veniva attivata con l’operatore convenuto; tale trasformazione aveva comportato all’attività attorea dei gravi disagi, dal momento che veniva impossibilitata nell’utilizzo non solo della linea telefonica ma anche nei servizi di fax e bancomat. Chiedeva pertanto la condanna di Wind spa al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva la Wind spa che eccepiva l’incompetenza del tribunale adito per essere competente il Tribunale di Napoli, chiedeva che le domande attoree venissero respinte e di essere autorizzata alla chiamata in causa della società Euro site srl società agente di Wind sul territorio.
Autorizzata la chiamata in causa, all’udienza del 12.10.2010 veniva dichiarata la contumacia della terza chiamata.
La causa è stata istruita attraverso l’escussione testimoniale e decisa all’odierna udienza fissata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito espressi.
In via preliminare va affermata la competenza del Tribunale di Padova atteso che la domanda introdotta dall’attore ha ad oggetto una fattispecie dell’illecito aquiliano, sicchè l’eccezione sollevata da parte convenuta è infondata.
Ciò premesso, non può sostenersi che il contratto si sia concluso non risultando alcuna accettazione per iscritto ovvero una formale comunicazione di attivazione del servizio.
Il sig S., legale rappresentante della ditta attorea, all’udienza del 04.11.11 ha dichiarato: “non ho mai sottoscritto un contratto con Wind e non ho mai dato alcuna conferma verbale di attivazione della linea telefonica con Wind; ho ricevuto una chiamata dalla Wind chiedendo se ero interessato al’attivazione della linea con tale compagnia, durante tale telefonata ho comunicato che non ero interessato”.
Esclusa, pertanto, la conclusione del contratto, la condotta illecita tenuta da Wind ha comportato un pregiudizio a carico della ditta Prestige rappresentato dall’onere economico sostenuto per aver dovuto utilizzare un altro metodo di comunicazione.
La quantificazione economica subita da parte attrice, alla luce della documentazione allegata ed in considerazione della sottrazione di energie da parte del legale rappresentante e dei dipendenti, in assenza di prova sul quantum può equitativamente liquidarsi la somma di Euro 2.000,00 a valori già attuali. Il giudice che procede ad una valutazione equitativa può inglobare, infatti, in una unica somma insieme alla prestazione principale interessi e rivalutazione monetaria senza necessita di precisare le singole componenti.
Quanto al lucro cessante, l’impossibilità di essere contatti telefonicamente può comportare astrattamente perdita della clientela, tuttavia, risultano allegate le sole dichiarazioni reddituali per l’anno 2007 e non quella dell’anno successivo impedendo in tal modo la possibilità di verificare la sussistenza di una diminuzione dei redditi professionali. Non vi è la prova né di una contrazione del reddito né che l’eventuale diminuzione reddituale possa essere dipesa dalla mancanza di linea telefonica anche in considerazione dell’uso del telefono cellulare di cui il sig S. era dotato. Nella fattispecie parte attrice non ha fornito la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che la regolare linea telefonica avrebbe comportato una concreta effettiva e non ipotetica possibilità di acquisire nuovi clienti.
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento degli ulteriori danni, non essendo ravvisabile nella fattispecie una lesione di un danno non patrimoniale risarcibile in base ai parametri indicati dalla sentenze della Corte di Cassazione.
In assenza di una fattispecie contrattuale, infondata risulta la domanda spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, facendo riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dalle parti di cui in epigrafe, ogni contraria eccezione istanza domanda disattesa definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda di parte attrice svolta nei confronti di Wind Telecomunicazioni s.p.a. e per l’effetto condanna Wind Telecomunicazioni s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.000,00 oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 201,78 per spese, Euro 2.100,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Padova, il 8 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 8 ottobre 2013.