È onere dell’imputato dimostrare che l’alcoltest non è attendibile
Indice
È onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria all’esito positivo dell’alcoltest. L’accertamento positivo costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente.
Tribunale Pescara Sent., 17/02/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
– RITO ORDINARIO –
-MOTIVAZIONE CONTESTUALE-
(art. 544 e segg. c.p.p.)
Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA – dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA – alla pubblica udienza del giorno 17 Febbraio 2021 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
I.L., nato a G. (C.) il (…) e residente a C. in via O. n. 13 e ivi dichiaratamente domiciliato;
libero-assente
Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Emanuele lezzi del foro di Chieti
IMPUTATO
Per la contravvenzione p. e p. dall’art. 186 co. 1, 2 lett. B) e 2 sexies del Cds, perché si poneva alla guida dell’autovettura BMW 318 targata (…), in stato di ebbrezza alcolica, determinata da un tasso alcolemico pari a g/l 0.96 risultante alla prima misurazione e 0,87 alla seconda misurazione, superiore, in entrambi i casi, ai limiti stabiliti dalla legge (0.8 g/l). Con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le 22 e prima delle ore 07.
In Pescara il 16.12.2017;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto del 4.6.2018, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pescara ha disposto il rinvio a giudizio di I.L. per rispondere del reato trascritto in epigrafe.
All’udienza del 26.10.2018, verificata la correttezza delle notifiche e dichiarata l’assenza dell’imputato, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti, onerando il Pubblico Ministero della citazione dei propri testi. All’udienza del 20.2.2019 è stato ascoltato il Sovr. Capo B.R..
Il 24.6.2019 il Giudice, attesa l’assenza del teste della difesa, ha rinviato l’udienza.
All’udienza del 27.9.2019 è stato ascoltato il teste D.F..
Il 6.3.2020 il Giudice, preso atto dell’astensione dalle udienze e da ogni altra attività giudiziaria proclamata dall’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense a causa dell’Emergenza Covid-19, ha rinviato l’udienza.
Il 25.9.2020 il Giudice, atteso il legittimo impegno del teste citato, ha rinviato l’udienza.
All’udienza del 25.1.2021 è stato ascoltato il teste lungano P. e il difensore ha depositato la consulenza tecnica svolta dal medesimo teste.
All’odierna udienza, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.
L’istruzione espletata ha dato riscontro alla prospettazione accusatoria.
Il teste B. ha riferito che, in data 16.12.2017, in Pescara, intorno alle ore 2.15 della mattina, veniva fermato per un controllo l’odierno imputato, il quale veniva sottoposto a test alcolemico tramite strumento in dotazione alla pattuglia della Polizia stradale.
L’esame, come confermato dalla documentazione in atti, dava i seguenti risultati: 0,96 g/l alle ore 2.36 e 0,87 g/l alle ore 2.52.
Il teste D.F., amico dello I., e passeggero dell’auto condotta dallo stesso al momento dei fatti, ha riferito che lo stesso non aveva esagerato nel consumo di alcolici ed appariva lucido, come ordinariamente si presentava, atteso che lo stesso risulta essere persona moderata e non incline agli eccessi.
Ha dichiarato, altresì, che dal momento del fermo a quello del controllo con esame alcolemico sullo I., era trascorsa circa mezz’ora.
Il teste lungano P., consulente tecnico della difesa, ha rilevato che il tasso alcolemico registrato all’atto della prima misurazione, corrispondente a 0,96, era da ritenere il valore massimo, nell’occasione, di tasso alcolico. Tale circostanza sarebbe deducibile dal repentino crollo del predetto valore sino allo 0,87 della seconda misurazione.
La difesa ne ha inferito che lo I., che come ha riferito il D. era stato sottoposto a test alcolemico all’incirca mezz’ora dopo essere stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale, non era in stato di ebbrezza, in termini penalisticamente rilevanti, al momento della guida. Tale deduzione deriva, loltre che dall’indicazione del valore di 0,96 come picco del tasso alcolemico delllo I., dalla circostanza che l’imputato sarebbe stato sottoposto alla verifica del tasso alcolico circa mezz’ora dopo essere stato fermato per il controllo.
Sul punto, il consulente specifica che, sulla base della curva di Widmark, che esprime “l’andamento della concentrazione ematica di alcool etilico nel tempo dopo una singola assunzione”, “la concentrazione di alcol abbia un andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall’assunzione, per poi assumere un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo”.
Ne seguirebbe, dando per presupposto il dato fornito in sede testimoniale dal d Amario, che “può scientificamente supporsi che il tasso alcolemico al momento del fermo, e quindi mezz’ora prima della prova effettuata, fose al di sotto della soglia punibile per legge, ovvero al di sotto di 0,8 g/l”.
Orbene, a fronte dell’esame alcolemico ripetuto con due misurazioni, a distanza di circa venti minuti, dai quali risultava il superamento del valore limite corrispondente allo 0,8 g/l, la prospettazione difensiva in ordine all’insussistenza del fatto non pare accoglibile (sul punto, si rammenta che n proposito occorre rilevare come, secondo l’ orientamento consolidato della Suprema Corte, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, (così tra le altre. Cass. Pen. n. 17463 del 24/03/2011)).
Tale insussistenza dovrebbe derivarsi, quanto meno in termini dubitativi, dalla ipotesi formulata dal Consulente Tecnico della difesa, come testè ricostruita.
Ora, la teoria formulata nella predetta consulenza si palesa insufficiente a insinuare il ragionevole dubbio con riferimento alla sussistenza dei fatti in esame.
Invero, anche a ritenere che 0,96 g/l, valore emerso alla prima delle misurazioni, corrispondesse al massimo valore alcolemico riscontrabile nella circostanza, ciò non consente di desumere che, nel corso della guida, lo I. non fosse in stato di alterazione.
Ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l’intervallo di tempo ricostruito in sede testimoniale dal D. (circa mezz’ora tra il fermo e il controllo dello I.), costituisce presupposto essenziale della ricostruzione scientifica operata dalla difesa, e non risulta supportato da elementi di sorta.
Al contrario, in frontale contrasto con la testimonianza del D., stanno la deposizione del B., Sovrintendente della Polizia stradale (che ha dichiarato che il la vettura è stata fermata intorno alle ore 2.15 e dunque circa venti minuti prima della prima prova), e i dati documentali (il verbale è stato redatto alle ore 2.20, secondo una tempistica perfettamente corrispondente a quella indicata dal B.).
Ne segue che la tempistica indicata dal D., che costituisce presupposto essenziale della ipotesi formulata dal consulente tecnico della difesa, non risulta verosimile, e anzi, appare frontalmente contraddetta dalla tempistica emergente dalle altre risultanze istruttorie, due delle quali documentali, ed evidentemente più verosimili (il teste D., civile, ha riferito in ordine alla percezione personale di fatti occorsi circa tre ani prima della sua testimonianza; i verbalizzanti, all’atto dei controlli, evidentemente hanno con precisione annotato tutti gli orari degli atti compiuti, coerenti con la descrizione dei fatti formulata dal B., che ha riferito di un più verosimile intervallo di una quindicina di minuti tra il fermo e il controllo).
Inoltre, la relazione del consulente tecnico della difesa appare apodittica ed incompleta, non consentendo di comprendere nel dettaglio quale ricostruzione inferenziale sia stata effettuata al fine di determinare la insussistenza del tasso superiore alla soglia (recte, la sussistenza del tasso inferiore). Invero, risulta rimarchevole la proposizione, al decidente, di postulati scientifici nella totale assenza di dati verificabili dallo stesso.
Per ritenere la relazione idonea a fondare quantomeno il ragionevole dubbio in ordine allo stato di alterazione dello I., la stesa avrebbe dovuto indicare, fornendone le evidenze scientifiche, quale fosse il tasso alcolemico dello I. nel corso della guida e quale fossero state le relative modalità di determinazione. Peraltro, anche a ritenere ragionevole che il tasso indicato in 0,96 corrispondesse al c.d. picco, è lo stesso consulente tecnico a rilevare che il tasso alcolico ha un andamento crescente tra i venti e i sessanta minuti dall’assunzione.
In altri termini, le tre affermazioni “scientifiche” prive di alcuna correlazione evidenziata dal consulente tecnico, di cui alla relazione sono le seguenti (i) il tasso alcolico ha un andamento crescente tra i venti e i sessanta minuti dall’assunzione; (ii) atteso il repentino calo del tasso, attestato dai controlli, 0,96 g/l è il valore massimo del tasso alcolemico dello I. nella circostanza; (iii) nel corso dell’attività di guida, immediatamente precedente, dello I., questi non aveva una concentrazione alcolica superiore allo 0,8 g/l.
Atteso che, inoltre, nella consulenza non si forniscono dati ulteriori (il momento dell’assunzione dell’alcol dello I. (venti o sessanta minuti prima, stando alle osservazioni della difesa), né quale andamento avrebbe seguito la concentrazione di etanolo, onde verificare anche la correttezza aritmetica dell’ipotesi sottoposta al vaglio del decidente.
Alla luce di quanto sin qui esposto, è del tutto evidente che I.L. deve essere ritenuto responsabile della condotta ascrittagli in imputazione.
Ritiene tuttavia questo Giudice che lo stesso possa essere mandato assolto dal reato per essere lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Occorre premettere che il reato di che trattasi è punito con l’ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi.
Quindi è consentita l’applicazione dell’istituto in parola.
L’offesa al bene giuridico protetto può essere considerata di particolare tenuità, e ciò in ragione delle modalità della condotta e del minimo scarto del tasso alcolemico riscontrato rispetto a quello che costituisce soglia per la punibilità penale dello stesso (0,87 g/l a fronte del limite di 0,80 g/l, dovendosi, in applicazione del principio del favor rei, tenere in considerazione il valore più basso tra i due emersi nel corso delle misurazioni).
La condotta non è abituale, essendo lo I. incensurato.
Quindi, ai sensi dell’art. 530 primo comma c.p.p., I.L. deve essere assolto dal reato ascrittogli, per essere il fatto di particolare tenuità.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p., assolve I.L. dal reato ascrittogli essendo non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Così deciso in Pescara, il 17 febbraio 2021.
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.