Esito positivo della messa alla prova esclude confisca del veicolo
Indice
Laddove il reato di guida in stato di ebbrezza sia stato dichiarato estinto per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p. il prefetto non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, considerata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter codice della strada (sent. n. 75 del 2020). Il veicolo deve quindi essere restituito all’avente diritto.
Cassazione civile Sez. VI , Ordinanza del 10-11-2021, n. 33082
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11251-2019 proposto da:
L.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANNI CARLO ROSSI, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO;
– intimato –
avverso la SENTENZA N. 3850/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO, depositata il 25/10/2018, e l’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO depositata l’8/2/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella Camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021.
Svolgimento del processo
La polizia municipale di Volvera ha accertato che L.V., alle ore 19,50 del (OMISSIS), si era posto alla guida di un veicolo, di sua proprietà, in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche.
Il tribunale di Torino, con sentenza del 9/7/2018, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato, allo stesso contestato, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), in quanto estinto per l’esito positivo della messa in prova.
Il prefetto di Torino, con provvedimento in data (OMISSIS), ha disposto la confisca del veicolo di proprietà del trasgressore. L.V. ha proposto opposizione avverso tale provvedimento sostenendo che la sanzione accessoria della confisca non è applicabile in quanto il reato è estinto e che non vi è stato, quindi, alcun accertamento in ordine allo stesso nè una sentenza di patteggiamento.
Il giudice di pace di Torino, con sentenza del 25/10/2018, ha respinto l’opposizione.
Il giudice, in particolare, dopo aver evidenziato che: – l’art. 168-ter c.p., comma 2, stabilisce che l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede e che l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge; – l’art. 220 C.d.S., comma 4, prevede che l’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o al comando che ha comunicato la notizia di reato, perchè si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capi I del medesimo titolo; – l’art. 221 C.d.S., comma 2, stabilisce che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e che trova applicazione la disposizione prevista dal cit. cod., art. 220, comma 4; ha ritenuto che, in forza delle norme citate, risulta evidente come, venuta meno la competenza del giudice penale ad applicare le sanzioni accessorie per estinzione del reato, gli atti vengono trasmessi all’autorità amministrativa al fine di procedere all’accertamento, diverso da quello penale, dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni accessorie. Il prefetto, invero, ha osservato il giudice, è competente, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, ad applicare la sanzione accessoria della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato.
Inoltre, ha aggiunto il giudice, a norma dell’art. 224 C.d.S., comma 3, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni accessorie della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219, nelle parti compatibili.
Del resto, ha concluso il giudice, sia pure ai fini della sospensione della patente di guida, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, in caso di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria che dev’essere, invece, applicata dal prefetto competente a seguito della trasmissione degli atti da parte del cancelliere e del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato l’estinzione del reato.
Il giudice di pace ha, quindi, respinto il ricorso.
L.V. ha proposto appello avverso tale sentenza.
Il tribunale di Torino, con ordinanza dell’8/2/2019, ha ritenuto che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta ed ha, pertanto, dichiarato, a norma degli artt. 436-bis e 348-bis c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto.
L.V., con ricorso notificato il 4/4/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza del giudice di pace ed, in via subordinata, la cassazione dell’ordinanza emessa dal tribunale di Torino, dichiaratamente comunicata in data 11/2/2019.
Il prefetto di Torino è rimasto intimato.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 9/10/2020, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso al prefetto di Torino presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Il ricorrente, nel termine assegnato, ha provveduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso al prefetto di Torino presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e ha depositato memoria difensiva.
Il prefetto di Torino è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, e dell’art. 224-ter C.d.S., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace non ha considerato che, a norma dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), solo in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, è disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, laddove, al contrario, in caso di estinzione del reato per messa in prova, tale norma, che ha carattere penale e non è suscettibile di estensione analogica, non può trovare applicazione per colmare il vuoto normativo.
1.2. Del resto, ha proseguito il ricorrente, non è affatto vero che, come ha osservato la sentenza, la sanzione amministrativa non è applicata solo nel caso di morte dell’imputato posto che, a norma dell’art. 224-ter C.d.S., comma 7, la restituzione del veicolo è ordinata anche nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento.
2.1. Il motivo è ammissibile e fondato.
2.2. Intanto, nel caso in cui il giudice d’appello pronunci, a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 1, l’inammissibilità dell’impugnazione perchè non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, il ricorso per cassazione, in forza dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, è proponibile, com’è accaduto nel caso in esame, esclusivamente nei confronti della sentenza di primo grado.
2.3. Quanto al merito della censura, rileva la Corte che l’art. 224-ter C.d.S., introdotto dalla L. n. 120 del 2010, ha previsto, anche in relazione alle sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, che il prefetto, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, ha il potere di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Cass. n. 1419 del 2016, in motiv.).
2.4. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che, in caso di guida in stato di ebbrezza, ove il reato sia dichiarato estinto per l’esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter c.p., la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con il quale la violazione è stato commesso il reato, è disposta dal prefetto, ha fatto, quindi, applicazione di tale norma.
2.5. La Corte costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 75 del 2020 (G.U. n. 18 del 29/4/2020), ha ritenuto che la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro), è manifestamente irragionevole in ragione del fatto che lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ed ha, per l’effetto, dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter C.d.S., comma 6, lì dove, appunto, prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anzichè disporne la restituzione all’avente diritto, verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza con la quale il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui il tribunale non si è pronunciato sui motivi del gravame interposto.
4. Il motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Cass. SU n. 1914 del 2016).
5. Il ricorso, quindi, in relazione al primo motivo, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata.
6. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ritiene di poter decidere nel merito ed, in ragione di quanto in precedenza esposto, accoglie l’opposizione proposta dal ricorrente e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
7. La sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale, in precedenza ricordata, rispetto al provvedimento di confisca induce a Corte a compensar% integralmente tra le parti le spese processuali maturate nei giudizi di merito e a dichiarare non ripetibili quelle sostenute nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, rigetta il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal ricorrente e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; compensa integralmente tra le parti le spese maturate nei giudizi di merito e dichiara non ripetibili quelle sostenute nel giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021