Guida in stato di ebbrezza, procedimento penale e decreto penale di condanna

Cosa succede in caso di guida in stato di ebbrezza

L’art. 186 del Codice della Strada disciplina l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

In tale articolo, tra le varie disposizioni, sono previsti gli scaglioni di pena da applicarsi:

a) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), oltre sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ;

 

c) l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e  l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata.

In realtà tale articolo è stato oggetto di plurime modifiche, succedute in pochissimo tempo, pertanto è probabile che nel momento in cui è stato fatto il verbale per guida in stato di ebbrezza  la disciplina in vigore era diversa.

Facendo riferimento alle pene sopra indicate è importante sottolineare che lo scagliona a) fa riferimento ad una sanzione amministrativa mentre quelli b) e c) applicano come sanzione l’ammenda e l’arresto.

La distinzione è di particolare rilevanza. Difatti, non solo nell’ipotesi b) e c) è conplemplato anche l’arresto (ossia una pena detentiva oltre che la pena pecuniaria); ma soprattutto, diversamente dall’ipotesi a), si prevede una fattispecie di reato.

In altri termini: il caso a) è una violazione amministrativa (similmente ad una multa stradale); mentre le ultime due ipotesi sono veri e propri reati penali.

Considerato che si tratta di reato, in conseguenza dell’accertamente operato dall’agente verrà aperto un procedimento penale a carico del conducente del veicolo. Presso la Procura della Repubblica verrà assegnato un P.M. di competenza, un difensore ed ogni altro incombente necessario.

DOMANDA – Di regola come vengono gestiti tali procedimenti ?

Quasi sempre tali procedimenti penali seguono la strada del decreto penale di condanna.

Il decreto penale è un procedimento disciplinato dagli artt. 459 e ss. del nostro codice di procedura penale.

E’ un procedimento speciale, similmente al più noto patteggiamento. I procedimenti speciali sono stati introdotti nel nostro ordinamento proprio al fine di snellire il carico di lavoro della giustizia. In tal senso tali procedure prevedono delle semplificazioni nell’iter ordinario del processo, garantendo (in alcuni casi) dei “premi” di riduzione della pena.

In particolare, la disciplina del decreto penale di condanna prevede che il P.M. (Pubblico Ministero), valutate le prove e le condizioni necessarie,  richieda al G.I.P. (giudice per le indagini preliminare) l’emissione di un provvedimento di condanna, ossia il decreto penale.

Nel quantificare la pena da irrogare al soggetto il P.M. può diminuirla fino alla metà del minimo ordinariamente previsto.

In tal senso,il procedimento per decreto è detto rito premiale, in quanto al fine di incentivare l’imputato ad accettare la condanna inflitta gli viene concesso uno sconto di pena consistente (fino alla metà).

Il G.I.P., sulla base della richiesta del P.M., può decidere di emettere il suddetto decreto. In tale ipotesi viene immediatamente disposta la notifica del provvediemnto all’imputato (ed al suo difensore).

Dal momento in cui il provvedimento è stato notificato, l’imputato ha 15 giorni per decidere se impugnare il decreto o se accettarlo.

Nel caso in cui il soggetto non impugnasse il provvedimento,  lo stesso dopo il quindicesimo giorno diviene immediatamente esecutivo.

In questa ipotesi, vi ritroverete nel vostro casellario giudiziale un precedente penale senza che sia stato svolto “alcun procedimento penale” nel senso comune del termine, ossia: niente testimoni, niente dibattimento, niente giudizio in aula.

Pertanto, occorre prestare molta attenzione.

Non è raro che al momento in cui vi viene assegnatoil difensore di ufficio vi viene anche associata l’elezione del domicilio presso lo studio di quest’ultimo.

In questo caso la notifica del decreto penale invece di essere fatta presso la vostra residenza o abitazione viene fatta direttamente al difensore nominato.

Orbene, se malauguratamente  il difensore che riceve il decreto non riesce a comunicarvelo entro i 15 giorni previsti per l’opposizione, vi ritrovate con una condanna a carico senza neanche saperlo !!!

Ultima chiosa.

Un buon avvocato saprà sicuramente consigliarvi se è bene impugnare il provvedimento o accettare la condanna. La valutazione è strettamente personale in relazione alle condizione pregresse del soggetto ed alle reali attitudini ed intenzioni dello stesso.

Non è raro impugnare il decreto penale al fine di ottenere altri benefici, inizialmente non concessi, quali ad esempio la sospensione condizionale della pena.

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