La dipendenza da alcool non esclude necessariamente l’affido condiviso

Tag 01 Ottobre 2022  |

Indice

I reiterati e comprovati problemi di dipendenza da alcool di un genitore non costituiscono prova automatica di disinteresse nei confronti del figlio e pertanto non comportano in automatico l’esclusione dell’affido condiviso.

Nel caso di specie il minore aveva manifestato il bisogno di mantenere una relazione con entrambi i genitori.

Cassazione civile sez. I, 07/09/2022, n.26352

sul ricorso 923/2019 proposto da:

C.S., domiciliata in Roma, rappresentata e difesa dall’avvocato Rossana Macciocu, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro
P.C., domiciliato in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Battista Luciano, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari;
– intimato –

avverso la sentenza n. 273/2018 della CORTE D’APPELLO -SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal pres. ACIERNO MARIA.

Svolgimento del processo

La Corte appello di Cagliari, confermando la pronuncia di primo grado ha disposto l’affido condiviso della figlia minore di C.S. e P.C. con collocamento presso la madre mandando ai servizi sociali per la prosecuzione del percorso di avvicinamento della minore al padre. E’ stata inoltre confermata la sanzione di 1000 Euro a carico della madre per aver ostacolato l’esercizio del diritto di visita per alcuni anni.

La Corte ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall’appellante perché incentrate sui rapporti tra le parti e non cori la minore e la richiesta di audizione, sia per la sua tenera età ((OMISSIS)) sia perché il consulente tecnico d’ufficio ha posto in luce la pressante e reiterata influenza della madre sulla volontà della minore in relazione al rifiuto della figura paterna.

Ha rigettato la richiesta di affido esclusivo in quanto i problemi di dipendenza dall’alcool del padre della cui persistenza non vi è prova non risulta che abbiano costituito la causa del dedotto disinteresse paterno, tenuto conto del comportamento impeditivo della madre. La iniziale difficoltà paterna non ha impedito alla minore di provare sentimenti di affetto nei confronti del padre, recentemente conosciuto e, comunque, può essere superata col supporto dei nonni paterni e dei servizi territoriali. Peraltro nella consulenza tecnica d’ufficio è stato affermato che nella minore emergono i tratti evidenti di problematiche connesse alla mancanza di una figura genitoriale ulteriore e diversa rispetto a quella materna foriera di aspetti punitivi e pericolosi quali la menzogna e la paura, caratterizzata anche dalla volontà di compiacere la madre o la paura di sbagliare atteso che la relazione con la bambina è basata sulla interdipendenza, ed è la bambina a dover gratificare il bisogno di affetto della madre. Questa analisi, condivisa dalla Corte territoriale, l’ha indotta ad escludere l’affido esclusivo e a favorire in ogni modo il ripristino dei rapporti padre figlia coinvolgendo anche i nonni paterni, conservando tuttavia la collocazione presso la madre e a non limitare o escludere né in capo a quest’ultima né in capo al padre, la responsabilità genitoriale.

E’ stata sulla base delle premesse illustrate rigettata la domanda di revoca della sanzione di 1000 Euro in quanto fondata sul fermo impedimento materno al ripristino dei rapporti con il padre anche con la mediazione dei servizi territoriali.

E’ stato, infine, parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dal padre nella parte in cui viene richiesto di condannare ex art. 614 bis c.p.c. la madre della minore ad un importo da versare per ogni violazione o inosservanza successiva relativa all’esecuzione del provvedimento giudiziale di esercizio del diritto di visita, atteso il sistematico rifiuto frapposto ad ogni incontro del padre con la figlia. Ha reputato la Corte d’appello che la misura sia cumulabile con la sanzione inflitta ex art. 709 ter c.p.c. e che il diritto di visita à regolato in un provvedimento suscettibile di esecuzione così da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 614 bis c.p.c.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.S..

Ha resistito P.C.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata ammissione delle istanze istruttorie documentali ed orali. Le istanze istruttorie pretermesse hanno ad oggetto l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti del P., l’ammissione di prova per testi e l’audizione della minore.

La censura è inammissibile. In relazione all’audizione la Corte territoriale ha specificamente ed adeguatamente motivato il proprio rigetto così integrando pienamente il paradigma normativo di cui all’art. 337 octies ultima parte c.c. Anche sulle altre istanze istruttorie vi è puntuale motivazione che ne giustifica l’irrilevanza con giudizio insindacabile perché attinente all’esame e valutazione dei fatti. Non è pertanto configurabile alcuna carenza di esame di fatti rilevanti, dal momento che le istanze ad essi relativi sono stati rigettate con motivazione espressa. Peraltro giova aggiungere che la decisività (esclusa insindacabilmente sotto il più ampio profilo della rilevanza) dei fatti da provare non è stata indicata se non astrattamente e genericamente nella formulazione della censura. I rilievi di contraddittorietà della motivazione in relazione ai fatti provati o non provati non sono più censurabili ala luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come la critica relativa alla dedotta adesione acritica alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, del tutto priva di specificità sia in relazione agli esiti della CTU che ai rilievi formulati dalla parte. Peraltro la motivazione della Corte territoriale non si fonda su dogmi scientifici recepiti acriticamente ma sul rilievo decisivo rispetto all’equilibrio psico fisico della minore del comportamento impeditivo reiterato dell’esercizio della bigenitorialità da parte della ricorrente.

Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatto decisivo consistente da un lato nella sottovalutazione delle risultanze delle CTU in relazione alle caratteristiche paterne e dall’altro nella sottovalutazione dei puntuali interventi difensivi al riguardo.

La censura è inammissibile in quanto manca l’individuazione di uno o più fatti storici omessi come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti Cass. 2268 del 2022 nella quale si precisa che l’omissione deve riguardare: “”un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate”) risolvendosi in una critica delle valutazioni svolte dalla Corte d’Appello. Giova, peraltro, precisare, che la Corte ha tenuto conto della complessiva indagine peritale anche in relazione al deficit di competenze paterne, dal momento che, nonostante l’accertato comportamento ostruttivo della madre, ha confermato la collocazione prevalente presso di lei in regime di affido condiviso, senza limitare la sua responsabilità genitoriale.

Con il terzo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’omesso accertamento della consonanza al caso in esame delle risultanze della consulenza d’ufficio, sostanzialmente fondata sulla scientificità della P.A.S.

La censura è radicalmente inammissibile in quanto volta a contestare l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’Appello, sull’esistenza e reiterabilità dei comportamenti impeditivi dell’esercizio del diritto di visita da parte del padre, fondato sull’acquisizione di fatti concreti, nella loro materialità neanche contestati dalla ricorrente, mediante la negazione di scientificità di una teoria scientifica astratta, ritenuta il fondamento acritico della decisione. La censura si fonda sulla dedotta adesione meramente ipotetica ad una teoria scientifica della decisione come se ne costituisce la conseguenza logica. Si tratta di una deduzione del tutto astratta e disancorata dall’accertamento svolto e dalla ratio decidendi che poggia sul comportamento impeditivo e sull’effetto pregiudizievole per la minore di questa reiterata assenza della figura materna. A questa valutazione segue, in relazione al padre, solo la decisione di ripristino e prosecuzione continuativa dei rapporti padre figli senza tuttavia scalfire la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente. In relazione, infine, alle censure rivolte alle valutazioni attribuite alla CTU, la censura si sostanzia in una richiesta di rivalutazione dell’accertamento di merito svolto insindacabilmente e con motivazione del tutto adeguata dalla Corte.

Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda dell’appellante di revoca o sospensione dell’incarico ai servizi sociali di promuovere e proseguire percorso di avvicinamento padre figlia.

La censura è manifestamente infondata, dal momento che la Corte ha ampiamente spiegato le ragioni della necessità dell’intervento dei servizi territoriali, ravvisandole nei reiterati ostacoli frapposti dalla madre alla ripresa dei rapporti padre – figlia, in favore dell’esercizio del diritto (soprattutto della minore) alla bigenitorialità, non potendo la funzione d’intervento giudiziale limitarsi alla constatazione del rifiuto della minore.

Con il quinto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 116 e 709 ter c.p.c. per aver ritenuto l’inadempimento della ricorrente in relazione alla necessità di un comportamento non ostacolante i rapporti della minore con il padre. Afferma la ricorrente che la valutazione della Corte d’Appello si è rivelata superficiale in quanto fondata solo sulle relazioni dei servizi territoriali senza considerare la netta opposizione della minore e le crisi di pianto negli incontri programmati nel cd. spazio neutro. La mancata buona riuscita degli incontri è dipesa dall’atteggiamento della minore privo di condizionamenti materni e non può essere ascritto alla violazione degli obblighi connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale della madre. Peraltro sottolinea la ricorrente il mancato adempimento agli obblighi di mantenimento del minore da parte del padre.

La censura è inammissibile in quanto volta a fornire una valutazione dei fatti che hanno indotto ad accertare l’inadempimento sanzionato alternativa a quella, insindacabilmente accertata dal giudice di merito.

L’adempimento o l’inadempimento del resistente agli obblighi di mantenimento e’, infine, tema del tutto nuovo nel presente giudizio, sollevato inammissibilmente per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente da liquidarsi in E 300C per compensi; E 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2022

 

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