La mancata sottoscrizione della sentenza è vizio rilevabile di ufficio

l’ Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8460/2010 proposto da:

D.L.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BIGINELLI GIANCARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., in proprio e nella qualità di socio e amministratore della DORIA di DE LUCA LEONARDO e SANDONA’ LEONE S.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso l’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. BIGINELLI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza 9 aprile 2009, ha dichiarato nulla la sentenza del tribunale di quella città che, in composizione monocratica, aveva rigettato la domanda di D.L. L. di condanna di S.L., quale socio e amministratore della snc De Luca Leonardo e Sandonà Leone al pagamento di somme di denaro, in quanto ritenuto responsabile di violazioni del contratto sociale.

La corte ha ritenuto la sentenza nulla perchè priva di sottoscrizione, in quanto la firma apposta in calce era indecifrabile e dal documento non era possibile in alcun modo conoscere l’identità del giudice, e ha deciso la causa nel merito.

D.L.L. ricorre per cassazione sulla base di un motivo.

S.L., in proprio e quale amministratore della società, resiste con controricorso.

il Diritto

Il ricorrente D.L., pur condividendo il giudizio di nullità della sentenza impugnata, imputa alla corte territoriale di avere violato gli artt. 132, 161 e 354 c.p.c., per avere giudicato la causa nel merito, anzichè rimetterla al tribunale, e formula un quesito di diritto nel quale chiede di stabilire “se la corte di seconde cure, cui il tema sia devoluto dall’appellante tramite specifico impugnatorio, una volta rilevata e dichiarata la nullità insanabile dell’impugnata sentenza di primo grado… sia tenuta a rimettere la causa al primo giudice…, astenendosi da qualsivoglia ulteriore delibare e da qualsiasi ulteriore decidere”.

Il motivo è fondato.

Si osserva, preliminarmente, che il giudizio della corte di appello di nullità della sentenza del tribunale non è sindacabile in questa sede: a tale scopo il resistente S. avrebbe dovuto proporre un ricorso incidentale in via condizionata, mentre si è limitato a resistere al motivo di ricorso avversario che deduce l’insussistenza del potere della corte di appello di decidere la causa nel merito, una volta accertata la nullità della sentenza del primo giudice per mancata sottoscrizione del giudice. Pertanto, la questione giuridica da esaminare è solo quella concernente le conseguenze dell’accertata nullità della sentenza del tribunale e dev’essere risolta in applicazione del principio secondo il quale, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore dell’art. 354 c.p.c., comma 1, art. 360 c.p.c., n. 4, e art. 383 c.p.c., u.c., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia (v. Cass. n. 21049/2006, n. 26040/2005).

Nessun rilievo ha la circostanza, dedotta dal controricorrente, che l’appellante non aveva chiesto di rimettere la causa al primo giudice, trattandosi di conseguenza legale, tassativamente prevista dall’art. 354 c.p.c, dell’accertamento della nullità della sentenza per difetto assoluto di sottoscrizione, a norma dell’art. 161 c.p.c., comma 2, cui il giudice del gravame deve provvedere d’ufficio.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice, a norma del citato art. 383 c.p.c., u.c., che provvederà, in diversa composizione, anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata;

rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014

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