Legittimo controllare il proprio dipendente tramite un’agenzia investigativa
[massima]
La sentenza tratta di un caso di “controllo” del dipendente da parte del datore di lavoro.
La Corte afferma che il controllo del dipendente tramite un’agenzia investigativa è lecito, qualora, come nel caso di specie, il controllo non investa l’inadempimento dell’obbligazione lavorativa, ma i comportamenti del dipendente, aventi autonoma rilevanza rispetto al contenuto dell’obbligazione del lavoratore ed integranti violazioni di tipo fiscale ed anche penale.
Secondo la Corte è necessario distinguere il controllo sull’attività lavorativa vera e propria, il quale è illegittimo, dall’attività di “controllo” specifica e giustificata. Elementi caratterizzanti possono essere: l’avvenuta perpetrazione di illeciti, l’esigenza di verificarne il contenuto, il fondato sospetto, ecc.
Il caso di specie tratta del licenziamento di un dipendente sospettato di commettere irregolarità di cassa. In merito, il datore di lavoro provvedeva ad incaricare un’agenzia investigativa ed utilizzava nel successivo giudizio le testimonianze degli investigatori medesimi.
[fatto]
Cassazione civile sez. lav. del 08 giugno 2011 n. 12489
Con ricorso, ritualmente depositato, C.C. conveniva in giudizio la CISIM FOOD S.p.A., di cui era stato dipendente come addetto alla casa, per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 14.05.2001 in relazione ad alcune irregolarità di cassa, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retributivo.
La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All’esito dell’istruzione, escussi i testi ammessi, il Tribunale di Roma con sentenza n. 17734 del 14.10.2004 rigettava il ricorso.
Tale decisione, appellata dal C., è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4297 del 2009.
La Corte ha ritenuto corretta l’utilizzazione dei controlli investigativi in sede giudiziale; in ogni caso ha ribadito la responsabilità dell’appellante con riguardo agli addebiti di mancata registrazione di alcune vendite sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti dell’agenzia investigativa sentiti come testi in primo grado.
Contro la sentenza di appello il C. propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La società resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
[diritto]
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 300 de 1970, artt. 2 e 3 sostenendo che il giudice di appello ha errato nel ritenere ammissibile l’utilizzo di una agenzia investigativa da parte del datore di lavoro per verificare e, successivamente, per provare in giudizio l’inosservanza delle procedure di cassa e la mancata registrazione fiscale delle relative operazioni. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto richiamo al costante orientamento di questa Corte, che si condivide, secondo cui le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative- purchè non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 14 febbraio 2011; Cass. n. 18821 del 9 luglio 2008; Cass. n. 9167 del 7 giugno 2003 ed altre conformi). Orbene il giudice di appello, proprio in relazione a tale orientamento, ha precisato che nella fattispecie in esame il controllo dell’agenzia si era mantenuto nei limiti anzidetti, non investendo la normale attività lavorativa, ma le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, con riguardo al profilo della omessa valutazione delle prove ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testi Un. e St.. Il motivo è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., in quanto il relativo quesito (come formulato a pag. 40 del ricorso) non contiene la chiara indicazione del fatto controverso. Si richiama sul punto l’orientamento di questa Corte secondo cui, l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza). Il motivo è anche infondato, in quanto il giudice di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti della agenzia investigativa sentiti come testi in primo grado, valutandone la attendibilità e la concludenza, mentre ha considerato non attendibili le dichiarazioni dei testi Un. e St. e perchè la loro presenza sul luogo di lavoro del C. era strumentale proprio a precostituire una prova del comportamento diligente nell’esercizio dell’attività lavorativa (sul potere de giudice di merito di individuare le fonti dei proprio convincimento e di scegliere, tra le risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, si richiama l’indirizzo costante di questa Corte: ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998;. Cass. n. 17477 del 2007).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3 e vizio di motivazione, osservando che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione il fatto che dagli elementi di prova (in particolare si richiamano le dichiarazioni dei testi addotti dall’azienda – direttore generale Te. e dipendenti della Lodge Service non si rinviene alcun tratto, se non meramente deduttivo, in cui venga riferito dell’appropriazione da parte del dipendente di somme di denaro frutto delle operazioni per cui è causa. Il motivo è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., perchè il relativo quesito (come formulato a pag. 43 del ricorso) non è conferente al caso di specie, giacchè fa riferimento all’ipotesi di appropriazione indebita, che non ha costituito oggetto di contestazione disciplinare.
Il motivo è comunque infondato, in quanto il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione della sentenza impugnata, sorretta da congrua logica motivazione, un diverso apprezzamento degli elementi di prova testimoniali, non consentito in sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, con riguardo al profilo dell’ammissibilità ad essere escussi come testi i dipendenti della agenzia investigativa Lodge Service. Il motivo in questione è connesso al primo e per la sua infondatezza si fa riferimento alle argomentazioni sviluppate in precedenza, ribadendosi che il controllo per mezzo di agenzia investigativa è lecito, qualora, come nel caso di specie, il controllo non investa l’inadempimento dell’obbligazione, ma i comportamenti del dipendente, aventi autonoma rilevanza rispetto al contenuto dell’obbligazione del lavoratore ed integranti violazioni di tipo fiscale ed anche penale.
Corretta è pertanto l’affermazione del giudice di appello circa l’ammissibilità ed attendibilità dei dipendenti dell’agenzia investigativa ad essere sentiti come testi, non avendo gli stessi alcun interesse diretto alla controversia.
5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 49,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011