La mera imitazione non comporta il reato ex art. 474 cp

Tag 08 Dicembre 2013  |

 

[massima]

Nel caso di specie, l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), riguardante la detenzione finalizzata alla vendita di n. 20 cinture in pelle con marchio contraffatto, deve riqualificarsi ai sensi dell’art. 517 c.p..

Difatti il reato 474 cp richiede “la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, non essendo sufficiente una mera imitazione, più o meno approssimativa, del marchio stesso”.

Trib. Bologna, Sent., 22-02-2013

 

 

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME.DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

 

Il Giudice dott. Renato Poschi

 

all’ udienza dibattimentale del 18.2.2013

 

Con l’intervento del P.M. Dott. (…) vpo

 

e

 

con l’assistenza del (…) Nicola R(…)

 

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

 

la seguente

 

SENTENZA

 

Nei confronti di:

 

C.M. – n. il (…) in S.,

 

(…)

 

libero – contumace

 

IMPUTATO

 

A) del delitto p. e p, dagli artt. 81,110,474,648 c.p. per aver, in concorso con altri rimasti ignoti, detenuto per vendere ovvero, posto in vendita n. 20 cinture in pello con marchio contraffatto Armani, Play Boy, Gucci, D&G, Cavali, Luis Vuitton;

 

B) del reato p. e p. dall’art. 6.3 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (omessa esibizione di documenti) perché, senza giustificato motivo, ometteva di esibire a richiesta di ufficiali e agenti di P.S. il proprio passaporto ovvero, altro documento di identificazione, permesso o carta di soggiorno.

 

Accertato in Bologna il 29.10.2006.

 

 

 

[fattoediritto]

Si è proceduto al dibattimento ordinario, in contumacia; all’esito dell’istruzione odierna risulta ampiamente provata la responsabilità per i fatti descritti al capo A) della rubrica in epigrafe; mentre va esclusa la responsabilità penale in ordine alla contravvenzione rubricata al capo B).

 

Ed infatti:

 

quanto al reato sub B): trattandosi di straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, senza titolo al soggiorno, a seguito della sopravvenuta modificazione dell’art, 6, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ad opera dell’art. 1, comma 22 della L. n. 94 del 15 luglio 2009, il fatto omissivo realizzato nella specie dall’imputato ha perduto l’originaria rilevanza penale e non è più compreso nella fattispecie incriminante, per effetto di una legge posteriore alla commissione del fatto: sicché l’imputato va assolto dall’accusa in questione (cfr. in tal senso Cass. S.U. sent. n. 16453 del 24.02.2011 – dep. 27.04.2011). Pertanto per tale accusa si impone la pronuncia di cui all’art. 2, co. 2 c.p.

 

quanto ai reati sub A):

 

la prova della sussistenza del fatto si trae dalla lettura, legittimata dagli artt. 431; 511 e 526 del c.p.p., del verbale di sequestro, nei confronti dell’imputato, delle merci di cui all’imputazione, redatto da personale della Polizia di Stato: da tale verbale, atto irripetibile, si evince che il 29 ottobre 2006 al sedicente C.M., mentre si trovava in via Dell’Indipendenza a Bologna, sono state rinvenute e sequestrate 20 cinture in pelle, “riportanti marchi contraffatti di famose griffe” (vengono analiticamente indicati: Armani, Play Boy, Gucci, Dolce&Gabbana, Cavalli, Luis Vuitton).

 

Evidente che tali merci erano poste in vendita: la varietà e quantità di esse ed il luogo depongono inequivocabilmente in tal senso (trattandosi di 20 cinture di griffe diverse, ed essendo fatto notorio che via Dell’Indipendenza a Bologna era già all’epoca strada in cui si affollavano anche ambulanti improvvisati che ponevano in vendita, anche su bancarelle di fortuna, svariati prodotti tra cui in particolare prodotti di pelletteria o similari).

 

Nel verbale è riportato che le cinture poste in vendita dall’imputato erano contraddistinte dai marchi Armani, Play Boy, Gucci, Dolce&Gabbana, Cavalli, Luis Vuitton, effettivamente importantissime aziende produttrici di capi di lusso, notoriamente operanti a livello internazionale, che non immettono sui mercati propri prodotti avvalendosi di venditori ambulanti non qualificati ed operanti in modo del tutto estemporaneo per strada o su bancarelle improvvisate.

 

E’ dunque da ritenersi assodato che l’imputato ha detenuto e posto in vendita prodotti industriali – muniti di nomi distintivi o marchi di notissime ed importanti aziende operanti nel settore dell’abbigliamento e degli accessori – sicuramente non originali e, quindi, applicati (riprodotti) su prodotti in realtà di origine e provenienza industriale senz’altro differente e meno nobile (ed allo stato del tutto ignota).

 

Peraltro manca la prova – il cui onere incombeva sulla pubblica accusa – di una effettiva contraffazione del marchio registrato, non essendo dato sapere quali siano le caratteristiche complessive ed i tratti salienti dei suddetti marchi registrati e, perciò, non potendosi operare alcun raffronto visivo con i segni presenti sulle merci sequestrate all’imputato.

 

E’ noto infatti che l’ipotizzato reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi richiede, per la sua configurabilità, la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, non essendo sufficiente una mera imitazione – più o meno approssimativa – del marchio stesso; gli artt. 473-474 c.p. richiedono che vi sia stata vera e propria attività di contraffazione del marchio protetto – o comunque di segni distintivi (artt. 473-474 c.p.), così che questi possano confondersi con i marchi o segni veri: ciò che, nella specie, non è stato dimostrato (non essendo stata espletata alcuna perizia merceologica).

 

Ciò che invece risulta evidente è che vi è stata – quanto meno – una imitazione di marchi, nomi o segni, atta ad ingannare il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto: le merci sequestrate all’imputato riportavano (quanto meno) segni o diciture richiamanti le note case internazionali produttrici di beni di lusso di cui sopra e, quindi, segni distintivi allusivi e maliziosi tali da poter trarre in inganno il consumatore sulla reale origine dei prodotti venduti.

 

Pertanto il fatto commesso dall’imputato, e descritto nell’imputazione, configura almeno l’ipotesi delittuosa sussidiaria di cui all’art. 517 c.p. e come tale va giuridicamente riqualificato.

 

Concorre il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., così come contestato dal p.m., poiché l’imputato ha consapevolmente ricevuto, a scopo di profitto, le cose di cui sopra, a loro volta provento del delitto di messa in circolazione di cose munite di segni ingannatori, di cui all’art. 517 c.p.

 

Quanto alla pena per i delitti sub A:

 

– può essere senz’altro concessa l’attenuante speciale di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. trattandosi di poche cose, e di un fatto globalmente connotato da limitatissimo spessore criminoso; non le generiche, poiché l’imputato risulta già gravato da pregiudizio specifico ed era sprovvisto di documenti;

 

– ricorre senz’altro la continuazione tra i delitti, ai sensi dell’art. 81, comma 2 c.p., sulla base del più grave delitto di ricettazione, sebbene nella ritenuta ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.

 

– tenuto conto di tutto quanto sopra e dei criteri dell’art. 133 c.p. risulta congrua la pena complessiva di mesi quattro di reclusione (pena/base per art. 648/2 c.p.: mesi tre; poi aumentata poi di un mese ex art. 81/2 c.p. in relazione alla continuazione col delitto dell’art. 517 c.p.);

 

– non compete alcun beneficio circa l’esecuzione della pena, poiché la prognosi degli artt. 163 ss. c.p. è negativa non solo alla luce del precedente specifico ma altresì in ragione del fatto che l’imputato non è compiutamente identificato mediante validi documenti (ne è certa comunque l’identità fisica poiché risulta che nei suoi riguardi si è proceduto ai rilievi segnaletici e fotodattiloscopici, essendo allegato agli atti l’elenco dei precedenti dattiloscopici AFIS con l’inserimento del controllo della Polizia di Bologna del 29.10.2006).

 

L’imputato va altresì condannato per legge al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art., 240 c.p., va disposta la confisca e la distruzione delle merci in sequestro.

 

P.Q.M.

 

Letto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputato C.M. dal reato a lui ascritto al capo B) della rubrica poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato con riguardo allo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno.

 

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p. dichiara l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti al capo sub A) in rubrica, previamente riqualificati i fatti ai sensi degli artt. 517 e 648 c.p., e ritenuta la continuazione tra i ritenuti reati (art. 81/2 c.p.) e concessa l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., lo condanna alla complessiva pena di mesi quattro di reclusione; oltre al pagamento delle spese processuali.

 

Visto l’art. 240 c.p. ordina confisca e distruzione delle cose in sequestro, di cui all’imputazione.

 

Così deciso in Bologna, il 18 febbraio 2013.

 

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2013.

 

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun impegno o onere da parte del richiedente.
    Laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti