Nel procedimento di ingiunzione per gli onorari si applica la disciplina del “consumatore”

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

Cassazione civile sez. III del 09 giugno 2011 n. 12685

Interessante pronuncia della Cassazione per diversi aspetti discutibile.

Nella sentenza la Corte ha ritenuto di applicare la disciplina di tutela del consumatore. Pertanto, nella controversia promossa da un legale avverso il cliente per il recupero del credito per prestazioni professionali risulta competente il giudice del luogo di residenza del “consumatore”.

Secondo la Corte, anche nel rapporto tra l’avvocato e cliente deve applicarsi la “tutela del consumatore”. Pertanto, dovrà farsi riferimento all’art. 33, comma 2 lett. u, d.lg. n. 206/05, e non già all’art. 637 c.p.c.

In tal senso, secondo quanto esposto in sentenza, il foro alternativo speciale di cui all’art. 637 c.p.c. (luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine in cui si è iscritti) opera solo nell’ipotesi in cui il cliente sia una persona giuridica ovvero seppur persona fisica non rivesta la qualità di consumatore.

Nel caso di specie, essendo il cliente un professore di scuola pubblica (il giudizio di cui si richiedono gli onorari è stato promosso davanti al Tar e davanti al Consiglio di Stato, per questioni relative all’orario di insegnamento) allora lo stesso deve considerarsi “consumatore”

Difatti, il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico) non integra “attività professionale”, idonea (ai sensi dell’art. 3 d.lg. n. 206/2005) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, pertanto, ritenere applicabile l’art. 637 cpc.

Da una prima analisi, la sentenza sembrerebbe il frutto di una forzatura giuridica. In effetti, sembrerebbe più corretto focalizzare l’attenzione sul rapporto tra avvocato-cliente e valutare solo limitatamente a tale ambito se possa configurarsi la qualità di “consumatore”

 

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