Nessun aiuto dallo Stato se non lo decide l’Europa
[massima]
Quando si parla di aiuti statali è necessario verificare i seguenti presupposti:
a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato;
b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri;
c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto “de minimis” ai sensi del Regolamento n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006.
Secondo quanto stabilito dall’ordinamento comunitario è la Commissione europea (sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia) ad essere l’unico organo che può verificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore.
Il ruolo del Giudice nazionale è solo quello di accertare l’osservanza dell’art. 108, n. 3, Trattato 25 marzo 1957., ossia di verificare l’avvenuta comunicazione dell’aiuto alla Commissione.
Nel caso di specie, l’art. 1 della L.R. n. 69 del 2012, Abruzzo, nell’attribuire un finanziamento a favore dell’aeroporto d’Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza prevedere la notifica del progetto di legge alla Commissione ed omettendo di avere il previo parere favorevole di quest’ultima, si pone pertanto in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con l’art. 108, paragrafo 3, Trattato 25 marzo 1957, e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Corte cost., 11/12/2013, n. 299