Parte prima : CAPIRE LA BUSTA PAGA

Guida per leggere la busta paga

La “BUSTA PAGA” è il documento  che il datore di lavoro deve consegnare ad  ogni suo dipendente ogni mese.

Tale obbligo deriva dalla L. n. 4 del 1953, in cui si legge:

Art. 1.

È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

[…]

Art. 3.

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Art. 5.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154

Questo documento garantisce al lavoratore la possibilità di verificare la correttezza dei conteggi effettuati, la sua posizione retributiva, previdenziale e fiscale.

La busta paga si compone genericamente di due parti: una parte fissa ed una variabile.

La PARTE FISSA comprende:

  • Paga-base (o minimo contrattuale/ minimo tabellare/minimo sindacale): corrisponde al salario base previsto dal CCNL relativo. Tale quantum potrebbe essere maggiorato da un’ulteriore voce, c.d. superminimo, corrispondente ad un quid pluris concordato a livello individuale tra datore e  lavoratore, sempre a titolo di retribuzione.
  • Indennità di contingenza: in realtà, la scala mobile e la relativa indennità sono state rimosse con il protocollo di intesa del 31 luglio 1992, tra il Governo Amato e le parti sociali. Pertanto è stata calcolata fino al 31 dicembre del 1991, successivamente il suo importo è rimasto congelato.

La funzione di tale emolumento era di adeguare la retribuzione del lavoratore all’inflazione, ovvero al costo della vita calcolato in base agli indici ISTAT (I.P.C. – indice dei prezzi al consumo).

  • E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione): per compensare l’abrogazione dell’indennità di contingenza, fu introdotto l’E.D.R., il quale consiste anch’esso in un emolumento aggiuntivo da corrispondersi per tredici mensilità.

L’E.D.R. è pari a € 10,33 mensili ed è riconosciuto ai lavoratori del settore privato a prescindere da CCNL di riferimento. Si precisa che lo stesso viene computato nella tredicesima, nelle ferie, nei permessi, nelle festività nonché nel preavviso ed indennità sostitutiva e nel TFR.

Alcuni accordi sindacali hanno conglobato le voci predette (contingenza e/o E.D.R.) all’interno della paga-base.

  • Scatti  o aumenti periodici di anzianità: ogni CCNL stabilisce ogni quanto il lavoratore ha diritto ad un aumento della sua retribuzione in relazione al periodo lavorativo maturato. Circa ogni due/tre anni viene previsto uno scatto di anzianità e quindi un aumento della retribuzione. In realtà la disciplina specifica varia in ogni settore di riferimento, pertanto è indispensabile consultare il CCNL relativo.
  • 3° elemento: è un surplus retributivo previsto dal CCNL del Commerico. Il suo valore differisce da provincia a provincia, ossia è collegata alla contrattazione sindacale provinciale e regionale, c.d. contrattazione territoriale.
  • Ulteriori voci fisse: potrebbero essere presenti nella busta-paga delle ulteriori voci di carattere fisso come ad esempio alloggio, vettura ecc.., c.d. “fringe benefit” (retribuzione in natura).

Si evidenzia che anche tali benefici accessori devono computarsi in retribuzione imponibile, valutandoli in relazione al loro valore di mercato.

La PARTE VARIABILE comprende tutte le voci che variano il loro valore in relazione al periodo retributivo. Si indicano alcuni esempi:

  • Maggiorazione per lo straordinario/lavoro notturno/lavoro festivo;
  • Varie tipologie di indennità (indennità di cassa/ di funzione/ per lavori nocivi ecc.);
  • Assegni familiari;
  • Tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità;
  • Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.); l’indennità è collegata al periodo che intercorre tra la scadenza del contratto collettivo e il suo rinnovo (appunto periodo di vacanza contrattuale).

In particolare si prevede trascorsi tre mesi  dalla data di scadenza del CCNL, l’I.V.C. sarà pari al 30% del  tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.

Tale indennità è stato introdotta dall’Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993.

Dopo aver introdotto alcuni nozioni di base, esaminiamo nel dettaglio una busta paga. Si evidenzia che non esiste un modello-unico per la redazione di tale documento e pertanto le voci indicate potrebbe differire da quelle sotto elencate. D’altra parte, si tratta di differenze non sostanziali.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENZA: Tali dati sono presenti nell’intestazione della busta-paga.

  • Cod. azienda: voce descrittiva utilizzata per i CED (centri di elaborazione dati);
  • Ragione saciale, indirizzo, P.Iva e Codice Fiscale: identificazione del datore di lavoro;
  • Posizione INPS: quando il datore inizia l’attività apre una posizione assicurativa presso l’INPS il quale gli assegna un numero matricola;
  • Posizione INAIL: analogamente è il numero di iscrizione dell’azienda alla posizione assicurativa presso l’INAIL.

DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE: anche questi dati sono indicati all’interno dell’intestazione.

  • Periodo di retribuzione: periodo di riferimento della busta-paga;
  • Cod.dipendente: codice assegnata al dipendente per fini gestionali (non obbligatorio);
  • Cognome, nome, codice fiscale, ecc.: identificazione del lavoratore;
  • Matricola: corrisponde al numero di matricola assegnato a quel dipendente al momento dell’assunzione. Tale numero corrisponde a quello indicato nel libro matricola del datore di lavoro (registro obbligatorio)
  • Livello: il livello di inquadramento contrattuale applicato in relazione allo specifico CCNL;
  • Qualifica: la qualifica ricoperta dal lavoratore (operaio, impiegato, quadro o dirigente)
  • Data di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro: naturalmente la data di cessazione è indicata nell’ultima busta-paga;
  • Prospetto scatti di anzianità: nello steso vengono indicati il numero degli scatti maturati, la data di decorrenza e la data del prossimo scatto.

NOTA: il datore di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni diverse  da quelle contrattualmente stabilite, purchè non inferiori. In tal caso il lavoratore avrà diritto a percepire il corrispondente trattamento retributivo previsto dal CCNL di settore e allorquando tali mansioni vengano svolte per un determinato periodo, stabilito anch’esso dal CCNL (di regola 3 mesi) si avrà la c.d. promozione automatica con riconoscimento della relativa qualifica superiore.

 

PROSPETTO ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE: dopo aver identificato il datore e il lavoratore, vengono riportati tutte le voci fisse che determinano la retribuzione mensile lorda del lavoratore. Nello stesso riquadro vengono specificati i giorni/ore lavorati; i giorni computati ai fini previdenziali (INPS) e i giorni utili per il calcolo delle detrazioni.

  • Pertanto, verrà indicato l’importo spettante per la paga-base, contingenza, E.D.R.,  indennità di anzianità, superminimo, 3°elemento, vacanza contrattuale, indennità di funzione e similari. La somma delle suddette voci verrà indicata nel riquadro “Retribuzione Totale”.
  • Nel riquadro “Sett./giorni/ore INPS” si indicano i valori utilizzati per il conteggio  del contributo INPS da parte del datore di lavoro. La voce “Minimale” indica un valore-soglia prefissato dalla stessa INPS, per cui nel caso in cui i valori indicati nel primo riquadro siano inferiori comunque il conteggio dell’aliquota contributiva verrà effettuato sul valore del minimale.
  • Lavorato (giorni/ore ordinarie e straordinarie): corrisponde alle ore/giorni effettivamente prestate dal lavoratore nel periodo di riferimento.
  • Giorni detrazioni: utilizzato per il calcolo delle detrazioni di lavoro. Sostanzialmente indica i giorni di calendario su cui si computano le deduzioni.

TABELLA VOCI RETRIBUTIVE: in tale riquadro vengono descritti effettivamente i conteggi effettuati nel periodo di  comporto , con sviluppo delle relative voci fisse e variabili e delle connesse trattenute e competenze.

  • RETRIBUZIONE ORDINARIA (o paga mensile o similari): il calcolo di tale voce deriva dal “divisore” utilizzato nella busta paga: divisore mensile o orario. E’ il CCNL di categoria ad indicare il divisore da utilizzarsi.

In generale, se contrattualmente  è prevista una retribuzione oraria il conteggio verrà effettuato sulla base delle ore effettivamente lavorate; diversamente nel caso sia prevista una retribuzione “mensilizzata”, l’importo della retribuzione sarà fisso a prescindere dalle ore effettive.

RETRIBUZIONE MENSILIZZATA

Si pattuisce in sede contrattuale che la retribuzione mensile è pari a € 2.000,00. Tale importo verrà corrisposto ogni mese a prescindere dai giorni/ore effettivamente lavorati, chiaramente prescindendo da eventuali malattie, infortuni, assenze, ecc.

Di regola i divisori mensili stabiliti dai CCNL sono “22” o “26”, a seconda se siamo in presenza di settimana corta o lunga.

Il calcolo viene così determinato:

Settimana LUNGA (ossia 6 giorni lavorativi)

52 (settimane lavorative annuali) / 12 (mesi) * 6 (giorni lavorative settimanali) = 26 (divisore giornaliero) = 208 (divisore orario)

Settimana CORTA (ossia 5 giorni lavorativi)

52 (settimane lavorative annuali) / 12 (mesi) * 5 (giorni lavorative settimanali) = 22 (divisore giornaliero) = 176 (divisore orario)

Pertanto se ipotizziamo che il nostro CCNL adotti il divisore “26” avremo una retribuzione giornaliera pari a €2.000,00/26=76,9230.

E’ evidente che il divisore adottato è un valore convenzionale che non modifica l’importo della retribuzione mensile, la quale rimarrà costante per tutti i mesi.

In altri termini, la contabilizzazione mensile della busta-paga prescinde dalle ore effettivamente lavorate. Non si dovrà moltiplicare i giorni lavorati per il coefficiente di retribuzione giornaliera, ma al contrario si dividerà l’importo mensile pattuito per il divisore previsto dal CCNL.

D’altra parte l’importo mensile, chiaramente, sarà diverso nel caso in cui il dipendente non abbia lavorato alcuni giorni, ad esempio per assenza non retribuita. In tal caso, verrà detratto un giorno di paga.

Seguendo l’esempio sopra indicato, considerando la retribuzione giornaliera pari ad 2.000,00/26=76,9230 e considerato che un giorno non deve essere retribuito, l’importo predetto verrà detratto dall’importo mensile (2000,00-76,9230=1923,07).

Termina qui, la prima parte di “Capire la busta paga”. Nei prossimi appuntamenti verranno esaminate le voci variabili e le posizioni previdenziali e fiscali con le relative modalità di calcolo.

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