E’ preclusa al difensore distrattario l’impugnazione della pronunzia sull’entità spese
[massima]
Il distrattario non ha legittimazione ad impugnare direttamente la congruità o la legittimità della liquidazione delle spese.
L’unico soggetto legittimata è la parte rappresentata: l’unico soggetto obbligato nel rapporto con il professionista e tenuto a soddisfare le sue pretese.
Pertanto, è preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio della pronunzia sull’entità spese. L’unico caso in cui è legittimato direttamente il difensore è quello in cui si contesta la legittimità della disposta distrazione. In quest’ultimo caso, in effetti, si instaurerebbe uno specifico rapporto processuale in cui il difensore potrebbe assumere la qualità di parte.
Cassazione civile sez. III del 03 maggio 2011 n. 9699
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