Protezione internazionale non concedibile se le persecuzioni provengono da paese terzo
[massima]
Seguendo un linea di principio condivisibile, la Suprema Corte afferma che la protezione internazionale è finalizzata ad evitare le persecuzioni provenienti dal paese di origine del richiedente.
Diversa è l’ipotesi in cui le persecuzioni medesime provengano da un Paese terzo (rispetto quello di origine). In quest’ultimo caso, è onere delle Autorità del proprio Paese di appartenenza garantire l’incolumità ed i diritti dei propri cittadini. In tal senso la domanda di protezione andrà rivolta al proprio Paese di origine.
Cassazione civile sez. VI del 10 maggio 2011 n. 10204
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