Reati tributari: vediamo quali sono i più frequenti in cui può cadere l’imprenditore.
Dichiarazioni fraudolente ed omissioni nei reati tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 Dlgs 74/2000) (3 comma abrogato D.L. 138/2011)
Commette il reato colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Si prescinde dal fatto che egli sia o meno il soggetto passivo d’imposta o il titolare dei redditi o l’intestatario dei beni.
Il secondo comma evidenzia che Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
In tal senso si prescinde dal loro inserimento in contabilità, in quanto rientra anche l’ipotesi della detenzione ai fini di prova. Pertanto, la prescrizione vale anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili.
La ratio è che il soggetto nel registrare o detenere questi documenti o presentare la dichiarazione dei redditi annuale Iva (esclusa quella Irap) li utilizza con lo scopo di evadere le imposte.
Si evidenzia che il concetto di “dichiarazione fraudolenta” si distingue da quella “infedele” per la sua “insidiosità”, così definita per la sussistenza dell’artefazione di un impianto documentale.
Per l’ipotesi suddetta non è configurabile il “tentativo” (art. 6). Inoltre, in deroga all’art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Sanzioni
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Sono possibili, nell’ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000)
Fuori dei casi previsti dall’art. 2, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila (1);
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione (2).
In questo caso, a differenza dell’articolo 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili.
Il reato è a formazione progressiva: ossia diviso in due parti.
Nella prima occorre violare gli obblighi contabili (anche in questo caso bisogna parlare di condotta “fraudolenta”, ossia finalizzata a costituire reale impedimento all’accertamento della realtà contabile.
Nella seconda parte, il soggetto presenta la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta.
E’ una norma di carattere residuale rispetto all’art. 2: per cui tutti gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall’articolo suddetto.
Anche in questo caso, il reato non è punibile a titolo di tentativo (art. 6).
Non danno luogo a fatti punibili:
- le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);
- le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);
- in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).
Sanzioni
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per le dichiarazioni infedeli.
Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000)
Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.
Sotto la soglia fissata il reato tributario non si configura: al contrario, avremo illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele.
Il delitto non è punibile a titolo di tentativo art. 6).
Non rilevano penalmente:
– le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio
– le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).
Sanzioni
Reclusione da 1 a 3 anni.
Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.
Dichiarazione omessa (art. 5 Dlgs 74/2000)
E’ il caso di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte.
Non si considera omessa (quindi non c’è reato), nel caso di dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Diversamente alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.
Sanzioni
Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Al di sotto dei 30.000 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile per dichiarazione omessa. Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Dlgs 74/2000)
E’ punibile chi, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Si tenga presente che, il secondo comma, specifica che l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall’utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente dei documenti falsi.
Pertanto, il reato si consuma all’atto dell’emissione o del rilascio del primo documento falso; mentre, la prescrizione del reato decorre a partire dall’emissione o dal rilascio dell’ultimo documento falso.
In deroga all’articolo 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b) (come già visto in merito all’art. 2).
Sanzione
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Sono possibili, nell’ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Si tratta di un reato di evento. Si configura il delitto tentato nel caso in cui, nonostante l’occultamento o la distruzione, l’ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d’affari sulla base di altri elementi.
Sanzioni
Reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l’arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio.
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis Dlgs 74/2000)
Il reato è commesso da chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.
La soglia per la configurazione del reato è € 50.000 (ossia se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d’imposta).
Sanzione
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Omesso versamento di Iva (art. 10-ter Dlgs 74/2000)
Il reato è commesso da chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d’imposta.
Sanzioni
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Indebita compensazione 8 (art. 10-quater Dlgs 74/2000)
Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d’imposta.
Sanzione
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1)
Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Sanzioni
Reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Reclusione da 1 anno a 6 anni se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200mila euro
Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2)
Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro.
È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Sanzione
Reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2)
Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro.
È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Sanzione
Reclusione da 1 anno a 6 anni.