Le tabelle di Milano sono parametro determinante per la liquidazione del danno
[massima]
Cassazione civile sez. III del 30 giugno 2011 n. 14402
Le tabelle formulate dal Tribunale di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica devono considerarsi un criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c..
Pertanto, il Giudice dovrà utilizzare tali criteri quale strumento di riscontro e verifica della somma liquidata. In particolare, laddove la predetta somma risulti inferiore a quella delineate dalle tabelle, il Giudice è tenuto ad evidenziare le motivazioni ed i fattori che hanno determinato tale differenza.
E’ inoltre necessario valutare anche gli aspetti c.d. relazionali derivanti dalla perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale. In tal senso è necessario verificare se le tabelle utilizzate tengano conto di tale fattore (“dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno svolgimento dell’esistenza”).
La corte insiste sulla c.d. “personalizzazione del danno” finalizzata ad un integro e corretto ristoro del danneggiato.
Nel caso di specie la Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che, per quantificare il risarcimento da vittima di sinistro stradale, aveva preso a riferimento le Tabelle elaborate dal Tribunale di Brescia.