Tariffe Professionali derogabili dagli accordi con le stazioni appaltanti

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

Inversione di tendenza rispetto al passato. In applicazione dei principi liberalizzatori di fonte comunitaria di libera concorrenza e di libera circolazione dei beni e dei servizi, nell’attuale assetto normativo degli appalti pubblici, le tariffe professionali non costituiscono più minimi inderogabili.

Ne deriva che possono essere legittimamente stipulati dalle stazioni appaltanti patti contrari rispetto ai valori delle suddette tariffe.

 

 

[fattoediritto]

Consiglio Stato  sez. V del  12 agosto 2011 n. 4776

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo impugnavano dinanzi al locale T.A.R. l’avviso pubblico indetto dal comune di Ortucchio il 1612007, avente ad oggetto “l’affidamento del progetto per la realizzazione di opere di difesa per la messa in sicurezza del versante montuoso denominato Ara dei Lupi – zona R4 a rischio idrogeologico molto elevato”, nonché il successivo avviso pubblico del 1922007, modificativo del precedente.

Nel primo avviso era espressamente previsto che l’incarico professionale sarebbe consistito nelle seguenti attività: reperimento delle risorse finanziarie; indagini geologiche e rilievi; progettazione preliminare e definitiva.

Deducevano in proposito i ricorrenti che illegittimamente l’amministrazione civica avrebbe cumulato, all’interno di un incarico prettamente tecnicoprofessionale (indagini geologiche e rilievi, progettazione preliminare e definitiva), attività di tutt’altra natura -semmai tipica della P.A.- quale il reperimento delle risorse finanziarie, così attribuendo al geologo ed agli altri professionisti interessati attività e funzioni, in pratica, di un’impresa di mediazione finanziaria.

Veniva inoltre lamentata una illegittima regolazione del compenso professionale, in pretesa -ma asseritamente erronea- applicazione della legge n. 248/2006.

Anche la nuova versione dell’atto introdotta con il secondo avviso pubblico del 1922007, adottato dal comune di Ortucchio a seguito di un esposto degli odierni ricorrenti, veniva censurata. Ciò sotto i seguenti, principali profili:

la quantificazione asseritamente esigua (euro 2.000,00) del corrispettivo della progettazione preliminare e definitiva (somma stabilita dall’ente “in maniera sufficiente da poter avviare le procedure per l’ottenimento del finanziamento”);

il mantenimento, anche nel nuovo avviso, della previsione dell’attività di reperimento delle risorse finanziarie, espunta dall’oggetto dell’appalto, ma per converso ancora considerata fra gli elementi valutativi dell’offerta.

Il comune di Ortucchio non si costituiva in giudizio.

Con sentenza n. 3732010 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Avverso tale pronuncia questi ultimi esperivano il presente appello, con il quale contestavano il disconoscimento della propria legittimazione a ricorrere e, nel merito, riproponevano le proprie doglianze ed argomentazioni di primo grado.

Anche in questo grado mancava di costituirsi in giudizio il Comune intimato.

La parte appellante riprendeva le proprie tesi con successive memorie, insistendo per l’accoglimento del proprio gravame.

Alla pubblica udienza del 2232011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva la Sezione che, pur dovendosi riconoscere in capo all’appellante la legittimazione a ricorrere esclusa dal primo giudice, l’impugnativa esperita è infondata.

1 Il ragionamento seguito dal Tribunale è stato il seguente.

Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza, con il rigoroso ed inderogabile limite derivante, però, dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti, ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee. L’interesse collettivo deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata, e non con interessi di singoli associati o gruppi di associati, perché l’associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti, e non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi. In particolare, gli enti esponenziali -secondo i principi che vietano conflitti infraassociativi anche meramente potenziali- non possono sostituirsi processualmente ad una componente non totalitaria dei propri iscritti per impugnare bandi dei quali altri iscritti potrebbero invece decidere di avvalersi, per partecipare in modo proficuo alla gara così bandita (ritenendo convenienti clausole che, viceversa, l’associazione di riferimento sostiene essere lesive per la categoria).

Nel caso di specie, l’avviso pubblico oggetto d’impugnativa non preclude la partecipazione agli iscritti agli Ordini professionali ricorrenti, e, d’altro canto, le condizioni remunerative avversate con il gravame potrebbero essere diversamente valutate da alcuni iscritti, che potrebbero rivelarsi intenzionati a partecipare alla procedura.

Queste le ragioni che hanno fatto concludere il TAR per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.

In contrario è però doveroso notare che l’interesse avuto di mira dagli appellanti pertiene proprio alla categoria professionale rappresentata nel suo insieme (e non a “singoli associati o gruppi di associati”).

I soggetti ricorrenti, contestando le clausole dell’avviso pubblico del Comune di Ortucchio, avvertite come gravemente lesive della dignità professionale e delle potenzialità economiche di tutti i professionisti geologi, perseguono infatti innegabilmente un obiettivo (“contrastare la devalorizzazione professionale indotta… dal provvedimento impugnato”) di interesse unitario della categoria. E questo in aderenza al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale gli Ordini professionali hanno legittimazione ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, nel secondo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8404, e 7 marzo 2001, n. 1339; Sez. VI, 22 settembre 2004 n. 6185).

Il primo giudice ha ritenuto, inoltre, di poter cogliere un conflitto di interessi ostativo alla legittimazione dei ricorrenti nella circostanza che, al cospetto dell’avviso pubblico, alcuni iscritti avrebbero potuto dissentire dalle valutazioni delle loro rappresentanze istituzionali ed essere, invece, intenzionati a partecipare alla procedura, valutando diversamente le condizioni remunerative avversate in questa sede contenziosa.

Una simile impostazione non può essere condivisa.

Dinanzi a qualsiasi valutazione fatta dagli enti esponenziali di una categoria, è sempre possibile che singoli appartenenti nutrano, invece, delle personali valutazioni difformi e se ne facciano guidare. Ma non è certo la possibilità del dissenso individuale nell’identificazione dell’interesse professionale (e tanto meno la possibile prevalenza, per il singolo, delle proprie istanze individuali sulle esigenze collettive) che può integrare un conflitto di interessi ostativo alla legittimazione a ricorrere dell’ente esponenziale, il quale vedrebbe altrimenti rinnegato il proprio ruolo, affidato dalla legge, di interprete istituzionale delle esigenze della categoria.

Un simile conflitto può originare (non dalla possibilità, invero sempre presente, di dissensi individuali, bensì) solamente dalla circostanza che il soggetto rappresentativo, a monte, abbia in concreto assunto la cura, come collettivo, di un interesse che invece già in astratto divide la categoria in posizioni diverse, e pertanto non potrebbe dirsi “unitario”.

In questo senso la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, che la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idonea ad escludere la legittimazione di un Ordine, va valutata in astratto, essendo all’uopo insufficiente la circostanza, giuridicamente insignificante, che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l’Ordine assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato di categoria, non potendo efficacemente interferire a fronte dell’interesse collettivo, che è tipicamente categoriale, l’occasionale vantaggio che il singolo professionista possa personalmente trarre dall’atto impugnato (Cons. Stato, V, 7 marzo 2001, n. 1339; 3 giugno 1996, n.624; nel senso che la legittimazione di un ordine professionale o di un’associazione di categoria a proporre ricorso vada scrutinata in relazione all’interesse astrattamente perseguito v. anche C.d.S., VI, 9 febbraio 2009, n. 710; appare quindi minoritario il diverso approccio di V, 18 dicembre 2009, n. 8404).

La legittimazione a ricorrere degli attuali appellanti non può pertanto essere negata.

2 Nel merito il loro ricorso è tuttavia infondato, con la conseguenza che l’appello deve essere respinto nel merito.

3 Con il primo motivo viene denunziata l’illegittima inclusione, nei contenuti dell’incarico professionale oggetto dell’avviso pubblico, di un’attività come il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti, la quale non sarebbe compatibile con lo statuto professionale del Geologo.

Ora, il primo avviso pubblico effettivamente prevedeva che l’incarico professionale da affidare sarebbe consistito nelle seguenti attività: reperimento delle risorse finanziarie; indagini geologiche e rilievi; progettazione preliminare e definitiva.

A seguito dell’istanza di rettifica in autotutela del bando prontamente inviata dagli appellanti, però, in cui si denunziava -tra l’altro- proprio l’illegittimità discendente dalla previsione del compimento di siffatta attività da parte del professionista, l’avviso è stato riformulato, e questo con il chiaro intento di emendare l’atto del relativo difetto.

Il nuovo testo, invero, reca una formulazione completamente nuova del contenuto dell’incarico professionale, che menziona ora solo indagini geologiche e rilievi, da un lato, e progettazione preliminare e definitiva, dall’altro, figurando invece espunta la voce del reperimento delle risorse finanziarie. E tale riformulazione trova conferma nel periodo immediatamente successivo dell’avviso.

Ciò posto, con il presente appello ci si duole della presenza, anche nel nuovo testo dell’avviso, di una menzione dell’attività di reperimento delle risorse finanziarie, la quale, per quanto espunta dall’oggetto dell’appalto, figurerebbe nondimeno ancora inclusa fra gli elementi valutativi dell’offerta (uno dei quali viene così indicato: “esperienze maturate nel reperimento delle risorse finanziarie e più precisamente nel campo del rischio idrogeologico”). Una simile menzione comparirebbe anche nella dicitura che il nuovo avviso richiede di apporre sul plico chiuso da parte dei partecipanti alla procedura, che riflette ancora, appunto, la vecchia definizione dell’oggetto dell’incarico.

Sembra però agevole convenire che, una volta ridefiniti (in senso soddisfacente per gli appellanti) i contenuti dell’incarico professionale, il semplice fatto della permanenza, a guisa di scorie della primitiva versione dell’avviso, di due tracce dell’impostazione che è stata ormai superata, potrebbe integrare solo un’omissione generatrice di un mero errore materiale.

Va infatti debitamente considerato il valore ben superiore, sul piano della gerarchia logica delle componenti dell’avviso pubblico, da riconoscere alla riformulata clausola che identifica l’oggetto dell’incarico, rispetto alle clausole su cui continua invece ad appuntarsi l’attenzione di parte, che dovrebbero essere delle semplici proiezioni logiche della prima.

L’assetto finale dell’avviso, in definitiva, non rivelando più la paventata configurazione promiscua dell’incarico professionale, si rivela immune dal vizio dedotto.

4 Il secondo motivo riguarda le norme del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248.

Parte appellante assume che alla fattispecie concreta non sarebbe applicabile l’art. 2, comma 1, lett. a) della legge, che dispone l’abolizione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in quanto tale precetto dovrebbe leggersi in stretta connessione con la previsione del successivo comma 2bis dell’articolo, che riguarda la sola categoria degli avvocati; sicché anche la prima previsione concernerebbe solo quest’ultima categoria professionale.

Risaltano tuttavia immediatamente dalla piana lettura della norma in rilievo (“In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;”) sia la sua completa autonomia da quella del comma 2bis dello stesso articolo (“All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”), sia l’indirizzarsi di entrambi i precetti nei quali la prima disposizione si articola alla generalità delle “attività libero professionali e intellettuali”.

Come ha osservato la Corte Costituzionale (sentenza n. 443 del 2007), la nuova disciplina, nell’abrogare le disposizioni che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ed il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, “tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell’ambito delle attività liberoprofessionali e intellettuali, offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi.”

E” inoltre già acquisita anche presso la giurisprudenza amministrativa l’applicabilità della nuova disciplina pure alle professioni tecniche: cfr., infatti, la decisione della Sezione n. 4086 del 25 giugno 2010, che ha osservato come nell’attuale assetto normativo degli appalti pubblici le tariffe professionali di ingegneri e architetti non costituiscono più “minimi inderogabili”, avendo trovato applicazione i principi liberalizzatori di fonte comunitaria di libera concorrenza e di libera circolazione dei beni e dei servizi, con la conseguenza che possono essere legittimamente stipulati dalle stazioni appaltanti patti contrari rispetto ai valori dalle suddette tariffe.

Non a caso, nel Codice degli Appalti è stato soppresso il divieto di deroga dei minimi tariffari professionali originariamente recato dall’art. 92.

Con il presente motivo, inoltre, si afferma -senza addurre alcuna particolare motivazione- che gli avvisi impugnati contravverrebbero all’art. 2, comma 2, della stessa fonte normativa, dove si prevede che “Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”. E” però immediato osservare che questa norma (trasfusa sostanzialmente nel testo vigente dell’art. 92 del d.lgs. n. 1632006) esprime in realtà, in primis, proprio la giuridica libertà delle PP.AA. di non porre le tariffe professionali a base di una procedura di evidenza pubblica, affidando il punto ad una loro motivata valutazione discrezionale caso per caso. Non ci sono quindi elementi per ritenere che nella concreta vicenda la norma sia stata violata.

Anche il secondo motivo si rivela perciò nella sua interezza infondato.

5 Con il successivo mezzo si fa notare che una prestazione quale quella della “messa in sicurezza” di un sito, per sua natura, non sarebbe riconducibile a variabili di risultato (non potendosi ipotizzare l’esistenza di coefficienti di sicurezza diversi al mero fine di realizzare ipotetici risparmi), ma dovrebbe considerarsi sottratta alla logica di risultato che è invece insita nella parametrazione dei compensi professionali al raggiungimento degli obiettivi.

La doglianza non è però pertinente.

L’obiettivo che è stato valorizzato in concreto dall’Amministrazione non è infatti quello di una ipotetica discriminazione -effettivamente problematica- tra “coefficienti diversi di sicurezza”, bensì quello dell’ottenimento del finanziamento necessario alla realizzazione dell’intervento.

Del resto, poiché la procedura in esame riguarda l’affidamento di prestazioni professionali di indagini geologiche e rilievi, progettazione preliminare e definitiva, ciò che può venire qui in rilievo è l’obiettivo delle relative e prodromiche prestazioni, laddove il risultato finale della “messa in sicurezza” dell’area potrebbe semmai essere considerato come l’obiettivo del facere dell’impresa che, solo in un secondo tempo, sarà chiamata all’effettiva realizzazione dell’intervento.

6 Viene poi lamentata una violazione del disposto dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 1632006, richiamando il principio che il compenso per la progettazione non può essere subordinato all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, non potendosi pretendere che un professionista svolga la propria opera con l’alea dell’incerto finanziamento, con il rischio di rimanere senza compenso per l’attività svolta.

La norma così invocata recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnicoamministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata”.

Una violazione di tale regola era stata già denunziata all’atto dell’istanza di rettifica presentata dinanzi all’originario testo dell’avviso pubblico, che in effetti faceva dipendere ogni e qualsiasi forma di compenso per le prestazioni in discussione dal finanziamento dell’intervento. Il nuovo testo dell’avviso, però, proprio in forza di tale impulso, ha superato la precedente impostazione, dando atto che l’Ufficio Tecnico Comunale aveva “quantificato in euro 2000 la somma da corrispondere per l’espletamento della progettazione preliminare e definitiva, nonché delle necessarie indagini geologiche e rilievi, in maniera sufficiente da poter avviare le procedure per l’ottenimento del finanziamento”.

Da questa riformulazione scaturiva quindi l’onere di parte di una riarticolazione della censura in esame, al fine di dimostrare che anche con la nuova impostazione appena riferita, e qui meglio descritta nel prossimo paragrafo, la previsione dell’art. 92 doveva ritenersi in concreto violata (pur dopo l’abolizione del precedente regime di inderogabilità dei minimi tariffari professionali).

Tale onere argomentativo non è stato però adempiuto.

E” pacifico, inoltre, che l’attività di progettazione in senso stretto esulasse dalle competenze professionali proprie degli appellanti (cfr. pag. 45 dell’atto di appello), che come tali avrebbero avuto titolo per invocare il rispetto della norma da loro richiamata solo a condizione di dimostrare la riconducibilità dello specifico apporto loro richiesto dall’avviso alla sfera delle “attività tecnicoamministrative connesse” alla progettazione. Anche da questa angolazione il motivo si rivela, però, carente di sviluppo.

Il mezzo, stanti le sue caratteristiche di apoditticità, deve pertanto essere respinto.

7 Il quinto motivo è inteso a criticare la quantificazione asseritamente esigua (euro 2.000,00) del corrispettivo indicato dall’avviso pubblico, tenuto conto anche della necessità di una sua suddivisione tra diverse categorie di professionisti (e l’impresa incaricata di collaborare per l’esecuzione dei rilievi).

Parte appellante osserva, in sintesi, che il compenso sarebbe stato quantificato in misura del tutto irrisoria ed in spregio di qualsiasi parametro tariffario professionale, laddove le tariffe rimangono vigenti ed hanno un loro centrale valore parametrico e orientativo, pur non essendo più inderogabili, e il codice civile tuttora impone (art. 2233) che la misura del compenso del professionista sia adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Rileva preliminarmente la Sezione che l’abolizione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari professionali porta naturalmente con sé la possibilità di una loro fissazione su livelli che potrebbero ben essere anche inferiori a tali soglie.

In ogni caso del genere, i soggetti esponenziali della categoria professionale di volta in volta implicata potrebbero potenzialmente insorgere in giudizio, per lamentare che il compenso previsto sia tanto basso da arrecare una lesione della dignità professionale. Sembra però agevole comprendere che un’evenienza del genere non potrebbe essere riscontrata se non in veri e propri casilimite, ed implichi un onere probatorio particolarmente rigoroso per chi agisca all’uopo in giudizio come portatore dell’interesse collettivo.

Per altro verso, non si ha alcuna difficoltà a convenire che le tariffe conservino ancora oggi, con la propria vigenza, una qualificata valenza orientativa: ma la circostanza del situarsi un compenso al di sotto della tariffa, lungi dal poter integrare ex se una dimostrazione della sua irrisorietà (il che porterebbe ad una surrettizia reintroduzione di minimi vincolanti), configura solo un possibile punto di partenza della dimostrazione occorrente allo scopo.

Tutto ciò posto, nel caso concreto non si ritiene che sia stata fornita una sufficiente dimostrazione dell’assunto carattere irrisorio del compenso, per essersi concentrate le deduzioni di parte assai più sulla tariffa professionale che sulla concreta attività professionale da svolgere nello specifico e sulle effettive previsioni dell’avviso pubblico definitivo.

La principale allegazione di parte è costituita da un conteggio che intenderebbe dimostrare che già la prestazione minima in tesi dovuta per remunerare le prestazioni professionali geologiche sarebbe stata superiore al quantum complessivamente indicato dall’avviso pubblico (pagg. 5254 appello). L’argomento presenta, però, il vizio di fondo di essere basato su di una ipotesi di importo dei lavori da compiere quantificata in centomila euro, stima che costituisce, in realtà, una congettura arbitraria, mai riscontrata in alcun modo alla fonte (nemmeno nelle more del giudizio).

Nella versione definitiva dell’avviso pubblico si legge inoltre che “l’Ufficio Tecnico Comunale ha quantificato in euro 2000 la somma da corrispondere per l’espletamento della progettazione preliminare e definitiva, nonché delle necessarie indagini geologiche e rilievi, in maniera sufficiente da poter avviare le procedure per l’ottenimento del finanziamento” (comunitario, statale o regionale). Da ciò consegue che gli appellanti, dinanzi a siffatta quantificazione, avevano l’onere di chiedere di avere accesso ai criteri che l’avevano ispirata (e non semplicemente di poter conoscere “l’eventuale sviluppo del procedimento”, come si legge alla pag. 5 della memoria di parte di primo grado), per essere in condizione di potere poi puntualmente controdedurre.

Soprattutto, però, le contestazioni di parte non tengono alcun conto del peculiare meccanismo delineato dall’avviso definitivo, secondo il quale, in sostanza: il predetto compenso quantificato in euro 2000 aveva la funzione di retribuire le (sole) attività di indagine e progettazione necessarie a poter semplicemente avviare le procedure per l’ottenimento del finanziamento; una volta ottenuto quest’ultimo, tutte le prestazioni professionali occorrenti ai fini dell’intervento sarebbero state alfine -completate e- compensate con gli importi ammessi dall’ente erogante per le voci di spesa “Spese generali – progettazione – Spese tecniche – Consulenze”.

Tale apparendo in fatto la configurazione prevista dall’avviso pubblico, si imponeva a carico di parte ricorrente una precisa dimostrazione della bontà del diverso presupposto da cui muovevano, invece, le sue critiche, secondo il quale la somma più volte indicata avrebbe costituito l’unica forma di compenso per il completo sviluppo della progettazione preliminare e definitiva e delle connesse indagini geologiche e rilievi. Ma nessun preciso argomento è stato speso sotto questo profilo.

8 Con il sesto motivo ci si duole, infine, che l’avviso pubblico non rechi un puntuale richiamo alla tariffa professionale propria dei Geologi, ma solo criteri generici.

Neppure questa violazione può essere però ritenuta esistente, se si considera:

– che la tariffa professionale dei Geologi “definisce e determina i soli valori minimi dei compensi” (appello, pag. 46);

– che i minimi tariffari professionali hanno perduto, come si è detto, il loro carattere vincolante;

– che una stazione appaltante (semplicemente) può utilizzare le tariffe professionali, “ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”, ma non è quindi più tenuta a farlo;

– che l’atto impugnato, riguardando un affidamento di importo inferiore alla soglia dei 100 mila euro, ha il mero valore di un atto propulsivo di una procedura quale quella prevista dall’art. 57, comma 6, del Codice degli appalti;

– che alla procedura erano in concreto ammesse ben quattro categorie professionali diverse (oltre ai Geologi, Ingegneri, Architetti e Geometri), anche in forma associata, onde si configurava come del tutto eventuale l’ipotesi di un diretto affidamento dell’incarico dal Comune di Ortucchio ad un geologo, le cui prestazioni professionali, in alternativa, avrebbero potuto essere acquisite da un professionista di altra categoria ammessa alla procedura attraverso una consulenza o altra forma di collaborazione professionale, e quindi con un comune negozio privatistico.

Per il concorso di tutte queste ragioni, può ritenersi che un’espressa menzione della tariffa professionale dei Geologi non fosse in concreto necessaria ai fini della legittimità dello specifico atto in contestazione.

9 Per le ragioni esposte, in conclusione, l’appello deve essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio dell’appellato esime dal dettare disposizioni sulle spese processuali di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado ricevibile e lo respinge nel merito.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 AGO. 2011

 

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