Tribunale di Piacenza – Sentenza n. 37/2020 del 22/01/2020
[intestaz]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2830/2019 promossa da: L.XXX F.XX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX ) , con il patrocinio dell’ avv. S.XXX R.XXXXX, elettivamente domiciliato presso il difensore in via XXXXXXXX n.9, M.XXXX G.XXXXXX F.XX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX ) , con il patrocinio dell’ avv. S.XXX R.XXXXX, elettivamente domiciliato presso il difensore in via XXXXXXXX n.9, M.XXXX R.XXXXX F.XX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX ) , con il patrocinio dell’ avv. S.XXX R.XXXXX, elettivamente domiciliato presso il difensore in via XXXXXXXX n.9, Milano INTIMANTI contro M.XXXXXXXXXX M.XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX ) , A.XXXXX R.XXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX ) , INTIMATI CONTUMACI
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
[fattoediritto]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione F.XX L.XXX, F.XX R.XXXXX e F.XX G.XXXXXX – locatari dell’ immobile ad uso abitativo sito in Gragnano Trebbiense, via D.X B.XXXX n.2, giusto contratto registrato in data 30.10.2014 – hanno intimato sfratto per morosità ai conduttori X.XXX A.XXXXX e M.XXXXX M.XXXXXXXXXX adducendo l’ omesso pagamento di canoni locativi – con decorrenza dal luglio 2019 – , oltre oneri accessori per l’ importo residuo, dedotti acconti versati, per complessivi .850, 00. Hanno chiesto la convalida dello sfratto per morosità All’ udienza del 22.10.2019, fissata per la convalida compariva il solo intimato X.XXX A.XXXXX – il quale non si opponeva alla convalida ma chiedeva solamente congruo termine per il rilascio – mentre risultava l’ irreperibilità di M.XXXXX M.XXXXXXXXXX.
Con ordinanza dell’ 08.11.2019 veniva pertanto disposto mutamento di Rito con concessione di termini intermedi per la notifica e l’ integrazione degli atti e rinvio della causa all’ udienza del 09.01.2020 alla quale, presente personalmente il solo R.XXX A.XXXXX, gli intimati non si costituivano ritualmente e venivano quindi dichiarati contumaci La causa viene decisa ai sensi dell’ art.429 cpc all’ udienza del 22.01.2020. r- o #co T_ o W .co tr z LU j= Q LU UJ Q U- Q _l LU LU O LU ZD LU “t 0 LU”Z”a L. co co Q Q P p ro ro E E Sentenza n. 37/2020 pubbl. il 22/01/2020 RG n. 2830/2019 La domanda degli intimanti è fondata e va accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula di contratto di locazione ad uso abitativo – registrato in data 30.10.2014, fra F.XX L.XXX, F.XX R.XXXXX e F.XX G.XXXXXX, quale parte locatrice, e R.XXX A.XXXXX e M.XXXXX M.XXXXXXXXXX, quale parte conduttrice, per l’ immobile in Gragnano Trebbiense, via D.X B.XXXX n.2, con decorrenza dal 01.11.2014, a fronte di un canone annuo di .3.600, 00 da corrispondersi in n.12 rate eguali anticipate di .300, 00 ciascuna.
Poiché si verte in tema di adempimento contrattuale il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l’ onere di provare l’ effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. 341/2002) Gli intimati, rimasti entrambi contumaci in fase di merito, non hanno provato di avere regolarmente adempiuto all’ obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti né degli oneri accessori a loro carico in base al contratto di locazione stipulato.
Ritenuto l’ inadempimento dei conduttori – la cui gravità agli effetti risolutori è da ritenersi in ragione del mancato pagamento del canone con decorrenza dal luglio 2019, oltre che degli oneri accessori secondo le previsioni contrattuali – va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna al rilascio dell’ immobile entro termine che si ritiene congruo fissare per il 29 febbraio 2020 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, registrato il 30.10.2014, fra F.XX L.XXX, F.XX R.XXXXX, F.XX G.XXXXXX e R.XXX A.XXXXX e M.XXXXX M.XXXXXXXXXX, relativo all’ immobile di Gragnano Trebbiense, via D.X B.XXXX n.2, per inadempimento dei conduttori, e per l’ effetto DICHIARA T.XXXX E CONDANNA R.XXX A.XXXXX e M.XXXXX M.XXXXXXXXXX a rilasciare detto immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità di F.XX L.XXX, F.XX R.XXXXX, F.XX G.XXXXXX entro la data del 29 febbraio 2020 DICHIARA T.XXXX E CONDANNA R.XXX A.XXXXX e M.XXXXX M.XXXXXXXXXX al pagamento a favore di F.XX L.XXX, F.XX R.XXXXX, F.XX G.XXXXXX delle spese processuali che liquida in .97, 93 per esborsi ed .515, 00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Piacenza, 22 gennaio 2020 Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza